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Redigere un documento di bilancio aziendale è un onere gravoso per ogni imprenditore. Per questo, il fatto di poter alleggerire il carico di vincoli contabili da rispettare durante la realizzazione dei documenti obbligatori alla fine di ogni esercizio, può apparire molto allettante.
Un’alternativa valida consiste nel bilancio in forma abbreviata , ovvero un tipo di bilancio valido legalmente, ma la cui redazione risulta semplificata . Questo tipo di bilancio, tuttavia, è applicabile solo a determinati tipi di azienda, che risultino in possesso di determinati requisiti.
Ti stai chiedendo se il bilancio in forma abbreviata può essere adatto alla tua impresa? Seguici nella lettura di questo articolo e scopri tutte le informazioni necessarie!
Il bilancio in forma abbreviata è un tipo di bilancio d’esercizio realizzabile in forma semplificata.
Ciò significa, che il bilancio in forma abbreviata non deve contenere tutte le informazioni ritenute necessarie nella redazione del bilancio d’esercizio. Infatti, nella realizzazione del bilancio in forma abbreviata sono previste determinate semplificazioni di compilazione, che vedremo nel dettaglio in seguito. Per ora possiamo anticipare che queste riguardano:
I criteri di valutazione;Il bilancio in forma abbreviata è adatto a società di minori dimensioni , ovvero società che siano al di sotto di determinati limiti dimensionali .
Il bilancio in forma abbreviata è regolato dall’ articolo 2435-bis del Codice Civile , che è stato aggiornato dal D.Lgs. n. 139/2015 . Le modifiche apportate da questo provvedimento di legge sono entrate in vigore dal 01.01.2016. Esse, dunque, hanno esercitato un effetto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari avuti luogo a partire da questa data.
Il bilancio in forma abbreviata non è una pratica obbligatoria . Infatti, la sua applicazione è facoltativa e selezionabile su base volontaria, qualora siano presenti i prerequisiti necessari per il suo utilizzo.
Il carattere non vincolante dell’applicazione del bilancio in forma abbreviata ha come conseguenza la possibile redazione in modo semplificato di solamente una, o di solo alcune, così come di tutte quante le componenti del bilancio.
Ad esempio, un imprenditore la cui impresa possegga i presupposti per applicare un bilancio di tipo abbreviato, potrà decidere di redarre in forma abbreviata solo la nota integrativa, ma di sviluppare in forma estesa sia lo stato patrimoniale, che il conto economico.
Come detto, il bilancio in forma abbreviata è particolarmente idoneo per rispondere alle esigenze di società di minori dimensioni , qualora queste siano in possesso di determinati prerequisiti. Questi sono:
La verifica dei limiti da non superare per poter applicare un regime di bilancio in forma abbreviata è differente se si stanno prendendo in considerazione
A rigor di logica, è facile dedurre che la valutazione dei limiti di applicazione del bilancio in forma abbreviata in aziende neo-avviate vada fatta prendendo in considerazione il primo esercizio .
Infatti, sussiste la possibilità di utilizzare direttamente un bilancio in forma abbreviata già in relazione al primo esercizio, qualora ci si assicuri che non siano stati superati i limiti imposti dalla legge.
La verifica dei limiti per imprese già in attività va fatta in due esercizi consecutivi successivamente al primo.
Attenzione! A questo proposito, sono riconosciute due interpretazioni leggermente differenti. La prima interpretazione afferma che, se i limiti sono rispettati, l’applicazione di questo tipo di bilancio in forma abbreviata sia già possibile a partire dal secondo esercizio.
Tuttavia, secondo il documento CNDCEC del novembre del 2012, sarebbe, invece, possibile applicarlo solo a partire dal bilancio relativo all’esercizio in cui non vengano superati i limiti per la seconda volta.
Per la redazione dello stato patrimoniale , l’articolo 2435-bis, comma 2 del Codice Civile prevede le seguenti semplificazioni:
☝ Nelle voci C ( crediti ) dell’attivo e D ( debiti ) del passivo vanno necessariamente indicati separatamente i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.
☝ Attenzione a non confondere lo stato patrimoniale in forma abbreviata con quello riclassificato!
Per quanto riguarda la redazione del conto economico , il bilancio in forma abbreviata consente di raggruppare le seguenti voci:
Nella redazione del bilancio in forma abbreviata non è necessario fornire:
L’applicazione di un tipo di bilancio in forma abbreviata prevede l’ esonero dalla redazione del rendiconto finanziario .
La nota integrativa è regolata da:
Secondo l’articolo 2427 del Codice Civile, il bilancio in forma abbreviata deve includere i seguenti punti della nota integrativa: 1 , 2 , 6 (limitatamente ai debiti, senza dover fornire l’indicazione geografica), 8 , 9 , 13 , 15 (è possibile evitare la ripartizione per categoria), 16 , 22-bis , 22-ter (è possibile evitare di fornire informazioni su: effetti patrimoniali, finanziari ed economici), 23 e 25 (anche evitando l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato).
In più, la redazione di un bilancio in forma abbreviata prevede la deroga alle seguenti disposizioni dell’articolo 2426:
☝ Il bilancio in forma abbreviata consente di limitare l’informativa su:
Inoltre, in caso di indicazione nella nota integrativa anche delle informazioni richieste dai punti 3 e 4 dell’art. 2428, non risulta necessaria la redazione della relazione sulla gestione .
Il diritto al bilancio in forma abbreviata può decadere . Questo accade quando, nel corso del secondo esercizio , si superano due dei limiti indicati .
In questo caso sussiste l’obbligo di ricorrere ad un regime ordinario . Questo significa che, in questo caso, è prevista una redazione del bilancio in forma ordinaria per il secondo esercizio consecutivo.