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Tutti i segreti del bilancio in forma abbreviata

Da Virginia Fabris
Il 04/03/21

Redigere un documento di bilancio aziendale è un onere gravoso per ogni imprenditore. Per questo, il fatto di poter alleggerire il carico di vincoli contabili da rispettare durante la realizzazione dei documenti obbligatori alla fine di ogni esercizio, può apparire molto allettante.

Un’alternativa valida consiste nel bilancio in forma abbreviata , ovvero un tipo di bilancio valido legalmente, ma la cui redazione risulta semplificata . Questo tipo di bilancio, tuttavia, è applicabile solo a determinati tipi di azienda, che risultino in possesso di determinati requisiti.

Ti stai chiedendo se il bilancio in forma abbreviata può essere adatto alla tua impresa? Seguici nella lettura di questo articolo e scopri tutte le informazioni necessarie!

Bilancio in forma abbreviata: cos’è?

Il bilancio in forma abbreviata è un tipo di bilancio d’esercizio realizzabile in forma semplificata.

Ciò significa, che il bilancio in forma abbreviata non deve contenere tutte le informazioni ritenute necessarie nella redazione del bilancio d’esercizio. Infatti, nella realizzazione del bilancio in forma abbreviata sono previste determinate semplificazioni di compilazione, che vedremo nel dettaglio in seguito. Per ora possiamo anticipare che queste riguardano:

I criteri di valutazione;Il bilancio in forma abbreviata è adatto a società di minori dimensioni , ovvero società che siano al di sotto di determinati limiti dimensionali .

Normative vigenti

Il bilancio in forma abbreviata è regolato dall’ articolo 2435-bis del Codice Civile , che è stato aggiornato dal D.Lgs. n. 139/2015 . Le modifiche apportate da questo provvedimento di legge sono entrate in vigore dal 01.01.2016. Esse, dunque, hanno esercitato un effetto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari avuti luogo a partire da questa data.

Bilancio in forma abbreviata: è obbligatorio?

Il bilancio in forma abbreviata non è una pratica obbligatoria . Infatti, la sua applicazione è facoltativa e selezionabile su base volontaria, qualora siano presenti i prerequisiti necessari per il suo utilizzo.

Il carattere non vincolante dell’applicazione del bilancio in forma abbreviata ha come conseguenza la possibile redazione in modo semplificato di solamente una, o di solo alcune, così come di tutte quante le componenti del bilancio.

Ad esempio, un imprenditore la cui impresa possegga i presupposti per applicare un bilancio di tipo abbreviato, potrà decidere di redarre in forma abbreviata solo la nota integrativa, ma di sviluppare in forma estesa sia lo stato patrimoniale, che il conto economico.

Requisiti di accesso

Come detto, il bilancio in forma abbreviata è particolarmente idoneo per rispondere alle esigenze di società di minori dimensioni , qualora queste siano in possesso di determinati prerequisiti. Questi sono:

  • Le imprese non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati ;
  • Nel primo esercizio o, successivamente, in due esercizi consecutivi le imprese non abbiano superato i seguenti limiti :
    • 4.400.000 euro per il totale dell’attivo dello stato patrimoniale , ovvero per la somma degli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D dell’attivo dello stato patrimoniale;
    • 8.800.000 euro per i ricavi delle vendite e delle prestazioni , ovvero per l’importo della voce A1 del conto economico;
    • 50 unità per i dipendenti occupati in media durante l’esercizio, ovvero in riferimento alla media giornaliera dei dipendenti occupati . Risulta necessario indicare i lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.

Verifica dei limiti di applicazione

La verifica dei limiti da non superare per poter applicare un regime di bilancio in forma abbreviata è differente se si stanno prendendo in considerazione

  1. Società appena entrate in attività;
  2. Società già in attività.

Bilancio in forma abbreviata… e nuove imprese

A rigor di logica, è facile dedurre che la valutazione dei limiti di applicazione del bilancio in forma abbreviata in aziende neo-avviate vada fatta prendendo in considerazione il primo esercizio .

Infatti, sussiste la possibilità di utilizzare direttamente un bilancio in forma abbreviata già in relazione al primo esercizio, qualora ci si assicuri che non siano stati superati i limiti imposti dalla legge.

Bilancio in forma abbreviata… e società già in attività

La verifica dei limiti per imprese già in attività va fatta in due esercizi consecutivi successivamente al primo.

Attenzione! A questo proposito, sono riconosciute due interpretazioni leggermente differenti. La prima interpretazione afferma che, se i limiti sono rispettati, l’applicazione di questo tipo di bilancio in forma abbreviata sia già possibile a partire dal secondo esercizio.

Tuttavia, secondo il documento CNDCEC del novembre del 2012, sarebbe, invece, possibile applicarlo solo a partire dal bilancio relativo all’esercizio in cui non vengano superati i limiti per la seconda volta.

Redazione dello stato patrimoniale

Per la redazione dello stato patrimoniale , l’articolo 2435-bis, comma 2 del Codice Civile prevede le seguenti semplificazioni:

  • Lo stato patrimoniale dovrà comprendere solo le voci contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani ;
  • Possono essere omesse le voci contrassegnate da numeri arabi ;
  • Le voci A ( crediti verso soci per versamenti ancora dovuti ) e D ( ratei e risconti ) dell’attivo possono essere fatte rientrare nella voce C.II ( crediti dell’attivo circolante );
  • La voce E ( ratei e risconti ) del passivo può essere compresa nella voce D ( debiti );
  • Possibile indicare nell’attivo solo il valore netto delle immobilizzazioni . Infatti, non sussiste l’obbligo di detrarre in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni (rispettivamente dalle voci B.I, o immobilizzazioni immateriali , e B.II, o immobilizzazioni materiali );

☝ Nelle voci C ( crediti ) dell’attivo e D ( debiti ) del passivo vanno necessariamente indicati separatamente i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

☝ Attenzione a non confondere lo stato patrimoniale in forma abbreviata con quello riclassificato!

Redazione del conto economico

Per quanto riguarda la redazione del conto economico , il bilancio in forma abbreviata consente di raggruppare le seguenti voci:

  • Riguardanti il valore della produzione:
    • A2 ( variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ) e
    • A3 ( variazioni dei lavori in corso su ordinazione );
  • Riguardanti i costi per il personale:
    • B9 (c) ( trattamento di fine rapporto ),
    • B9 (d) ( trattamento di quiescenza e simili ) e
    • B9 (e) ( altri costi per il personale );
  • Riguardanti ammortamenti e svalutazioni:
    • B10 (a) ( ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ),
    • B10 (b) ( ammortamento delle immobilizzazioni materiali ) e
    • B10 (c) ( altre svalutazioni delle immobilizzazioni );
  • Riguardanti altri proventi finanziari:
    • C16 (b) ( proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni ) e
    • C16 (c) ( proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni );
  • Riguardanti le rivalutazioni:
    • D18 (a) ( rivalutazioni di partecipazioni ),
    • D18 (b) ( rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni ),
    • D18 (c) ( rivalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni ) e
    • D18 (d) ( rivalutazioni di strumenti finanziari derivati );
  • Riguardanti le svalutazioni:
    • D19 (a) ( svalutazioni di partecipazioni ),
    • D19 (b) ( svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni ),
    • D19 (c) ( svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni ) e
    • D19 (d) ( svalutazioni di strumenti finanziari derivati ).

Nella redazione del bilancio in forma abbreviata non è necessario fornire:

  • Indicazione delle plusvalenze nella voce E20;
  • Separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative agli esercizi precedenti nella voce E21.

Redazione del rendiconto finanziario

L’applicazione di un tipo di bilancio in forma abbreviata prevede l’ esonero dalla redazione del rendiconto finanziario .

Redazione della nota integrativa

La nota integrativa è regolata da:

  • Terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423;
  • Secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter;
  • Secondo comma dell'articolo 2424;
  • Primo comma (n. 4 e 6) dell'articolo 2426;
  • Primo comma dell'articolo 2427-bis (n. 1).

Secondo l’articolo 2427 del Codice Civile, il bilancio in forma abbreviata deve includere i seguenti punti della nota integrativa: 1 , 2 , 6 (limitatamente ai debiti, senza dover fornire l’indicazione geografica), 8 , 9 , 13 , 15 (è possibile evitare la ripartizione per categoria), 16 , 22-bis , 22-ter (è possibile evitare di fornire informazioni su: effetti patrimoniali, finanziari ed economici), 23 e 25 (anche evitando l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato).

In più, la redazione di un bilancio in forma abbreviata prevede la deroga alle seguenti disposizioni dell’articolo 2426:

  • Possibilità di iscrizione dei titoli al costo di acquisto,
  • Possibilità di iscrivere i crediti al valore di presumibile utilizzo,
  • Possibilità di iscrivere i debiti al valore nominale.

☝ Il bilancio in forma abbreviata consente di limitare l’informativa su:

  • Operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti;
  • Operazioni con i membri degli organi di amministrazione e di controllo e con imprese su cui la società compartecipa.

Inoltre, in caso di indicazione nella nota integrativa anche delle informazioni richieste dai punti 3 e 4 dell’art. 2428, non risulta necessaria la redazione della relazione sulla gestione .

Bilancio in forma abbreviata: quando decade?

Il diritto al bilancio in forma abbreviata può decadere . Questo accade quando, nel corso del secondo esercizio , si superano due dei limiti indicati .

In questo caso sussiste l’obbligo di ricorrere ad un regime ordinario . Questo significa che, in questo caso, è prevista una redazione del bilancio in forma ordinaria per il secondo esercizio consecutivo.

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