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Rimborso Iva: istruzioni, scadenze e importi

Da Virginia FabrisIl 12/03/21

L’Iva, o imposta sul valore aggiunto, è una tassa applicata dal fisco e beni e servizi. In Italia, tutti i possessori di partita Iva devono periodicamente (mensilmente o trimestralmente) liquidare l’Iva, ovvero calcolare l’Iva a credito e a debito e versarla. Per alcuni crediti di Iva accumulati è, però, prevista la possibilità di rimborso o di compensazione.

Ottenere un rimborso Iva … come fare?

Rimborso Iva: inquadriamo il concetto

Quando si parla di rimborso dell’Iva, si fa riferimento al rimborso del credito Iva.

Infatti, l’insieme delle liquidazioni di Iva periodiche confluisce nella liquidazione Iva annuale. Quest’ultima determina ed esplicita l’importo Iva definitivo a credito e a debito di tutto l’anno. L’importo dell’Iva a debito annuale deve essere versato entro il 16 marzo, mentre l’importo a credito può essere:

  • Utilizzato in compensazione per altre imposte erariali;
  • Richiesto a rimborso.

Il rimborso dell’Iva può essere richiesto ed è applicabile per l’Iva connessa a qualsiasi tipo di bene o servizio, purché vi sia applicata la detrazione. Dunque, la possibilità di rimborso è prevista solo per operazioni imponibili.

→ Eventualmente, è prevista anche una possibile detrazione forfettaria per alcuni beni a uso promiscuo privato/aziendale.

→ Secondo l’articolo 19-bis del DPR n.633/1972, nel caso in cui l’azienda abbia esercitato sia operazioni imponibili che operazioni esenti, essa potrà detrarre l’Iva versata sugli acquisti in modo proporzionale al rapporto tra operazioni imponibili e la somma tra queste ultime e le operazioni esenti.

Chi può richiedere il rimborso Iva?

Il rimborso Iva può essere richiesto da tutte le imprese, qualora esse siano in possesso dei requisiti necessari. Secondo l’articolo 30 e 38-bis del DPR 633/72, questi sono:

  • Soggetti residenti;
  • Soggetti non residenti, ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, o che siano registrati ai fini di Iva per identificazione diretta, o tramite la nomina di un rappresentante fiscale in Italia. In quest’ultimo caso, il rappresentante nominato avrà il diritto di richiedere il rimborso.

Attenzione! Per poter ottenere il rimborso, i soggetti non residenti registrati ai fini di Iva devono presentare la domanda al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Invece, i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale devono inviare la richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del rappresentante.

Anche i soggetti non residenti in Italia e non registrati ai fini Iva possono eventualmente usufruire del rimborso Iva. Questo avviene, tuttavia, tramite procedure specifiche che differiscono a seconda del paese in cui i soggetti sono stabiliti (Stato dell’Unione europea o in un Paese extra UE).

Esistono, poi, altri presupposti per poter richiedere un rimborso Iva. Questi prevedono che:

  • Il contribuente deve essere in possesso di un credito superiore a 2.582,28 euro;
  • L’ammontare del rimborso richiesto deve essere superiore a 10,33 euro;
  • Il soggetto passivo possiede il presupposto dell’aliquota media, ovvero:

Esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17 comma 5, 6 e 7, nonché a norma dell'articolo 17-ter

Articolo 30, comma 2, lettera a) del DPR n. 633/72

Come richiedere il rimborso Iva?

La richiesta di rimborso Iva può essere effettuata:

  • Insieme alla dichiarazione annuale Iva;
  • In ognuno dei primi 3 trimestri dell’anno tramite il modello Iva TR, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, la domanda può essere presentata direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.

Quando è possibile richiedere il rimborso Iva?

Scadenze

È possibile chiedere il rimborso in ambito della dichiarazione Iva annuale. Questa va presentata nell’arco di tempo che va dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno.

Invece, le domande trimestrali vanno presentate nel rispetto delle seguenti scadenze:

  • Dal 1° al 30 aprile per il primo trimestre comprendente i mesi di gennaio, febbraio e marzo;
  • Dal 1° al 31 luglio per il secondo trimestre comprendente i mesi di aprile, maggio e giugno;
  • Dal 1° al 31 ottobre per il terzo trimestre comprendente i mesi di luglio, agosto e settembre.

Nel corso di un anno, è possibile richiedere un rimborso presentando una sola domanda per il credito annuale e fino a 3 domande per il credito trimestrale.

☝ Il tempo di eroga del rimborso è, normalmente, di 3 mesi. Oltre questo limite, il richiedente ha diritto all’applicazione di un tasso di interesse del 2%.

Come compilare la domanda?

La domanda di rimborso deve contenere le stesse informazioni della dichiarazione Iva annuale o della domanda trimestrale, ad esempio:

  • I dati identificativi del contribuente;
  • Gli esiti della liquidazione Iva;
  • Il presupposto di richiesta del rimborso.

Cosa fare in caso di errore?

In caso di errore, se la domanda dovesse essere già stata inviata, è possibile presentare una domanda integrativa, a completamento della prima.

Invece, in caso di rimborso già erogato ma non spettante, l’Agenzia delle Entrate può chiedere il ritorno delle somme versate e gli eventuali interessi.

In caso di irregolarità, sono previste delle sanzioni, tuttavia queste sono applicate solamente in caso di irregolarità considerate gravi.

Cosa fare in caso di diniego o sospensione della domanda?

In caso di sospensione o diniego del rimborso è possibile fare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto alla Commissione tributaria competente.

Attenzione! Si può anche senza che sia stato comunicato un vero e proprio diniego, ma anche se siano trascorsi 90 giorni senza risposta dalla presentazione della domanda. In caso di controversie fino a 20.000 euro di valore, è prevista la procedura di mediazione dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborso Iva per cessazione di attività

È possibile richiedere un rimborso Iva anche in caso di cessazione di attività. In questo caso, si farà riferimento al credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta nel quale l’attività è cessata.

Il comma 2 dell’articolo 30 del DPR 633/72 consente una domanda di rimborso inoltrabile per qualsiasi importo. Tuttavia, il comma 4 dell’articolo 38-bis dello stesso DPR, impone la presentazione di un’idonea garanzia da parte del contribuente in caso di importi superiori a 30mila euro.

☝ La garanzia, secondo il comma 5 dell’articolo 38-bis del DPR 633/72, deve consistere in una cauzione (in titoli di Stato o in titoli garantiti dallo Stato), oppure in una fideiussione bancaria, o in una polizza assicurativa fideiussoria. Per questo motivo, presentare la domanda di rimborso, in questo caso, può rappresentare un ostacolo abbastanza difficile da superare.

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