

Stai pensando a un software di contabilità online ma non sai da che parte iniziare? Qui potrai trovare informazioni, caratteristiche, consigli ma soprattutto i migliori strumenti presenti sul mercato.
Il media che reinventa l'impresa
Se hai già avuto a che fare con il fisco, ti sarà capitato di notare come l’Iva sia un po’ come il prezzemolo… si trova ovunque. Questa tassa onnipresente è un po’ il pane quotidiano dei procedimenti di imposizione fiscale, ma come avviene il suo calcolo e che termini sono previsti per il suo versamento?
In questo articolo ti forniremo una guida dettagliata sui versamenti Iva.
Partiamo dalle basi. Per operare dei corretti versamenti di Iva è bene, innanzitutto, definire di che cosa si tratta.
Iva è un acronimo che sta per Imposta sul Valore Aggiunto. Si tratta di un contributo obbligatorio applicato sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, di scambio di beni e servizi.
L’Iva è un’imposta proporzionale, in quanto il suo valore dipende dal prezzo del bene moltiplicato per l’aliquota di riferimento. Le attuali aliquote di riferimento sono:
Le operazioni soggette ad Iva sono:
I contribuenti Iva si suddividono in due categorie, in base alla frequenza con cui avviene la liquidazione, ovvero la determinazione dell’Iva da versare, dell’Iva:
La liquidazione mensile corrisponde alla modalità di liquidazione “ordinaria”, ovvero a quella valida per la maggior parte dei contribuenti.
La liquidazione trimestrale è possibile per soggetti professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
La scelta di liquidazione trimestrale è da comunicarsi nel contesto della prima dichiarazione annuale Iva. L’opzione assume validità dall’anno in cui viene esercitata e resta valida fino alla sua revoca o alla venuta meno dei presupposti (eventuale superamento del limite).
Per i contribuenti trimestrali è prevista una maggiorazione del debito d’imposta dell’1% a titolo di interesse.
La liquidazione trimestrale è applicabile a prescindere dal volume d’affari, ma possono beneficiare dell’esonero dall’applicazione dell’1% di interessi i seguenti soggetti professionali:
Quando? Scadenze periodiche per i versamenti dell’Iva
Le scadenze periodiche per i versamenti dell’Iva sono determinate in base al tipo di contribuente.
I titolari di partita Iva in liquidazione mensile devono versare l’Iva entro il 16 di ogni mese. Il versamento dell’Iva deve fare riferimento al mese antecedente, ovvero: l’importo dell’Iva di un mese specifico va versato entro il giorno 16 del mese successivo.
La liquidazione per i contribuenti trimestrali, invece, deve avvenire entro il 16 del secondo mese successivo ad ognuno dei primi tre trimestri solari, ovvero entro il 16 maggio, il 20 agosto e il 16 novembre.
Attenzione! Il versamento relativo all’ultimo trimestre deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo in sede di conguaglio annuale, a meno che il contribuente non possa usufruire di ulteriori termini per il versamento delle imposte in base alla dichiarazione dei redditi.
Anche per i contribuenti trimestrali speciali valgono le stesse scadenze previste per i contribuenti “ordinari” (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre). Tuttavia, vale una diversa data limite per il versamento al quarto trimestre: va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
☝ Il termine del versamento è soggetto automaticamente a proroga se la scadenza per la liquidazione cade di sabato o in un giorno festivo. In questo caso, il termine corrisponderà al primo giorno feriale successivo.
La liquidazione dell’Iva avviene mediante la compilazione del modello F24, reperibile sul sito dell’Agenzia dell’Entrate. Vediamo insieme i principali step della liquidazione dell’Iva.
Innanzitutto è necessario calcolare l’Iva, secondo il procedimento seguente:
1. Iva esigibile nel mese o nel trimestre* - Iva risultante dalle annotazioni nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati* = y;
*risultante da annotazioni riportate o da riportare nei registri contenenti le fatture emesse o i corrispettivi delle operazioni imponibili.
*sulla base dei documenti spesa che si posseggono e per i quali è previsto un diritto alla detrazione esercitato nello stesso mese o trimestre.
2. y - eventuale credito d’imposta relativo al periodo precedente + eventuale debito d’imposta relativo al periodo precedente.
L’importo risultante può essere:
Attenzione! L’importo deve essere pari o inferiore a 25,82 euro. Esso non può essere superiore a questa cifra: in tal caso si riporta in aumento per il periodo successivo.
A credito: da computare in detrazione dal periodo successivo.
☝ I contribuenti con l’obbligo di liquidazioni mensili, qualora affidino la contabilità Iva a terzi, possono eseguire la liquidazione a partire dai dati relativi al secondo mese antecedente, invece che in base a quelli del mese direttamente precedente.
La liquidazione e, quindi, i versamenti di Iva, devono essere eseguiti utilizzando il modello F24, ovvero uno specifico modello disponibile e scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per completare il modello F24 è necessario inserire i dati necessari nelle sezioni di riferimento. Di seguito il prospetto:
Attenzione! Il saldo finale non può mai essere negativo, ma può essere pari a 0: il modello va presentato anche se in quest’ultimo caso.
Qualora il contribuente sia in possesso di crediti fiscali, vanno riportare le informazioni rilevanti nella colonna “importi a credito compensati”, nella sezione erario.
Il modello F24 va presentato obbligatoriamente per via telematica attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.
☝ Per poter svolgere questa operazione è necessaria l’abilitazione a Fisconline o Entratel, oppure bisogna avere un conto corrente presso una banca convenzionata o Poste Italiane.
Secondo l’articolo 21-bis del decreto legge 78/2010, i soggetti passivi Iva hanno l’obbligo di presentare anche un riepilogo dei dati contabili delle liquidazioni periodiche dell’imposta, noto come comunicazione delle liquidazioni periodiche di Iva. Ne sono esonerati:
sempre che non vengano meno i presupposti per l’esonero.
Il modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, va compilato e inoltrato esclusivamente per via telematica ogni trimestre entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Se il termine di presentazione cade di sabato o durante un giorno festivo, la scadenza è soggetta a proroga al primo giorno feriale successivo.