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Guida rapida per dei corretti versamenti di Iva

Da Virginia Fabris
Il 08/03/21

Se hai già avuto a che fare con il fisco, ti sarà capitato di notare come l’Iva sia un po’ come il prezzemolo… si trova ovunque. Questa tassa onnipresente è un po’ il pane quotidiano dei procedimenti di imposizione fiscale, ma come avviene il suo calcolo e che termini sono previsti per il suo versamento?

In questo articolo ti forniremo una guida dettagliata sui versamenti Iva.

Cosa? Definizione di Iva

Partiamo dalle basi. Per operare dei corretti versamenti di Iva è bene, innanzitutto, definire di che cosa si tratta.

Iva è un acronimo che sta per Imposta sul Valore Aggiunto. Si tratta di un contributo obbligatorio applicato sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, di scambio di beni e servizi.

L’Iva è un’imposta proporzionale, in quanto il suo valore dipende dal prezzo del bene moltiplicato per l’aliquota di riferimento. Le attuali aliquote di riferimento sono:

  • 4%: aliquota minima applicata ai beni di prima necessità;
  • 10%: aliquota ridotta applicata a servizi turistici, alimentari ed edili;
  • 22%: aliquota ordinaria applicata in tutti gli altri casi;

Le operazioni soggette ad Iva sono:

  • Le operazioni imponibili;
  • Le operazioni non imponibili;
  • Le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972;
  • Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972.

Chi? Tipi di contribuenti Iva

I contribuenti Iva si suddividono in due categorie, in base alla frequenza con cui avviene la liquidazione, ovvero la determinazione dell’Iva da versare, dell’Iva:

  1. I contribuenti mensili, che effettuano la liquidazione dell’iva su base mensile, ovvero ogni mese;
  2. I contribuenti trimestrali, che effettuano la liquidazione su base trimestrale, ovvero ogni tre mesi.

La liquidazione mensile corrisponde alla modalità di liquidazione “ordinaria”, ovvero a quella valida per la maggior parte dei contribuenti.

Contribuenti trimestrali

La liquidazione trimestrale è possibile per soggetti professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

  • 400.000 euro per imprese attive nel settore dei servizi;
  • 700.000 euro per imprese che esercitano altre attività.

La scelta di liquidazione trimestrale è da comunicarsi nel contesto della prima dichiarazione annuale Iva. L’opzione assume validità dall’anno in cui viene esercitata e resta valida fino alla sua revoca o alla venuta meno dei presupposti (eventuale superamento del limite).

Per i contribuenti trimestrali è prevista una maggiorazione del debito d’imposta dell’1% a titolo di interesse.

Contribuenti trimestrali speciali

La liquidazione trimestrale è applicabile a prescindere dal volume d’affari, ma possono beneficiare dell’esonero dall’applicazione dell’1% di interessi i seguenti soggetti professionali:

  • Distributori di carburante;
  • Trasportatori di merci per conto di terzi;
  • Esercenti professioni sanitarie;
  • Esercenti attività di servizio al pubblico.

Quando? Scadenze periodiche per i versamenti dell’Iva

Le scadenze periodiche per i versamenti dell’Iva sono determinate in base al tipo di contribuente.

I titolari di partita Iva in liquidazione mensile devono versare l’Iva entro il 16 di ogni mese. Il versamento dell’Iva deve fare riferimento al mese antecedente, ovvero: l’importo dell’Iva di un mese specifico va versato entro il giorno 16 del mese successivo.

La liquidazione per i contribuenti trimestrali, invece, deve avvenire entro il 16 del secondo mese successivo ad ognuno dei primi tre trimestri solari, ovvero entro il 16 maggio, il 20 agosto e il 16 novembre.

Attenzione! Il versamento relativo all’ultimo trimestre deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo in sede di conguaglio annuale, a meno che il contribuente non possa usufruire di ulteriori termini per il versamento delle imposte in base alla dichiarazione dei redditi.

Anche per i contribuenti trimestrali speciali valgono le stesse scadenze previste per i contribuenti “ordinari” (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre). Tuttavia, vale una diversa data limite per il versamento al quarto trimestre: va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

☝ Il termine del versamento è soggetto automaticamente a proroga se la scadenza per la liquidazione cade di sabato o in un giorno festivo. In questo caso, il termine corrisponderà al primo giorno feriale successivo.

Come? Modalità di pagamento dell’Iva

La liquidazione dell’Iva avviene mediante la compilazione del modello F24, reperibile sul sito dell’Agenzia dell’Entrate. Vediamo insieme i principali step della liquidazione dell’Iva.

A. Calcolare l'Iva

Innanzitutto è necessario calcolare l’Iva, secondo il procedimento seguente:

1. Iva esigibile nel mese o nel trimestre* - Iva risultante dalle annotazioni nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati* = y;

*risultante da annotazioni riportate o da riportare nei registri contenenti le fatture emesse o i corrispettivi delle operazioni imponibili.

*sulla base dei documenti spesa che si posseggono e per i quali è previsto un diritto alla detrazione esercitato nello stesso mese o trimestre.

2. y - eventuale credito d’imposta relativo al periodo precedente + eventuale debito d’imposta relativo al periodo precedente.

L’importo risultante può essere:

  • A debito: da versare all’erario;

    Attenzione! L’importo deve essere pari o inferiore a 25,82 euro. Esso non può essere superiore a questa cifra: in tal caso si riporta in aumento per il periodo successivo.

  • A credito: da computare in detrazione dal periodo successivo.

☝ I contribuenti con l’obbligo di liquidazioni mensili, qualora affidino la contabilità Iva a terzi, possono eseguire la liquidazione a partire dai dati relativi al secondo mese antecedente, invece che in base a quelli del mese direttamente precedente.

B. Compilare il modello F24

La liquidazione e, quindi, i versamenti di Iva, devono essere eseguiti utilizzando il modello F24, ovvero uno specifico modello disponibile e scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come si compila?

Per completare il modello F24 è necessario inserire i dati necessari nelle sezioni di riferimento. Di seguito il prospetto:

  • Nella sezione del contribuente vanno inseriti:
    • Codice fiscale,
    • Dati anagrafici,
    • Domicilio fiscale;
  • Nella sezione erario, ovvero nella sezione corrispondente alle imposte da versare vanno indicati i dati di Iva:
    • Il codice tributo (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate);
    • La rata che si sta pagando (in caso di pagamento rateale);
    • L’importo da pagare (nella colonna di “importi a debito versati”;
  • Il saldo finale.

    Attenzione! Il saldo finale non può mai essere negativo, ma può essere pari a 0: il modello va presentato anche se in quest’ultimo caso.

Qualora il contribuente sia in possesso di crediti fiscali, vanno riportare le informazioni rilevanti nella colonna “importi a credito compensati”, nella sezione erario.

C. Versamenti di Iva

Il modello F24 va presentato obbligatoriamente per via telematica attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

☝ Per poter svolgere questa operazione è necessaria l’abilitazione a Fisconline o Entratel, oppure bisogna avere un conto corrente presso una banca convenzionata o Poste Italiane.

Ulteriori obblighi: comunicazione delle liquidazioni periodiche di Iva

Secondo l’articolo 21-bis del decreto legge 78/2010, i soggetti passivi Iva hanno l’obbligo di presentare anche un riepilogo dei dati contabili delle liquidazioni periodiche dell’imposta, noto come comunicazione delle liquidazioni periodiche di Iva. Ne sono esonerati:

  • I contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale d’Iva;
  • I contribuenti non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

sempre che non vengano meno i presupposti per l’esonero.

Il modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, va compilato e inoltrato esclusivamente per via telematica ogni trimestre entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Se il termine di presentazione cade di sabato o durante un giorno festivo, la scadenza è soggetta a proroga al primo giorno feriale successivo.

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