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Modalità e scadenze per la liquidazione dell’Iva

Da Virginia Fabris
Aggiornato il 27 aprile 2021, pubblicato il marzo 2021

Cosa significa liquidare l’Iva? Come avviene il calcolo dell’importo di Iva da liquidare? Come si invia la liquidazione dell’Iva periodica?

E ancora: tramite quale modalità di trasmissione viene liquidata l’Iva? Quando devono avere luogo le liquidazioni periodiche?

Tutte le precedenti domande sono legittime. Potrai trovare una risposta a questi quesiti nel seguente articolo... facciamo un po’ di chiarezza sul procedimento di liquidazione dell’Iva!

Liquidazione dell’Iva: cosa significa?

Liquidare l’Iva significa determinare l’Iva che l’azienda deve versare in relazione ad un determinato periodo. La liquidazione di Iva consiste nel calcolo dell’importo e il versamento dell’imposta a credito o a debito al termine di un periodo fiscale di riferimento.

Il calcolo dell’Iva va effettuato sia per le fatture emesse, che per le fatture ricevute dai fornitori e deve essere svolto da tutte le attività. Infatti, tutti i possessori di partita Iva hanno l’obbligo di liquidazione dell’Iva.

Calcolo dell’importo dell’Iva da liquidare: come avviene?

Il calcolo dell’Iva da liquidare consiste nello svolgere la differenza tra la tassa generata dalle fatture emesse ai clienti e le fatture ricevute da parte dei fornitori. Esso si realizza concretamente attraverso la sottrazione dell’Iva di acquisti dall’Iva di vendita. Di seguito l’espressione schematica del calcolo:

Iva relativa alle vendite (fatture emesse) - Iva relativa agli acquisti (fatture ricevute) = importo Iva da versare

L’importo Iva può essere di due tipi:

  • Iva a debito, quando la differenza è positiva, che corrisponde a tutti gli importi incassati a titolo d’imposta;
  • Iva a credito, quando la differenza è negativa, che corrisponde a tutti gli importi pagati ai fornitori.

Attenzione! Bisogna considerare solo gli importi delle operazioni detraibili.

Quando devono avere luogo le liquidazioni periodiche?

Le liquidazioni vengono dette periodiche, dal momento che vanno svolte periodicamente, a cadenza regolare, nel corso di uno stesso anno.

La periodicità della liquidazione di Iva può essere:

  • Mensile, quando l’Iva viene versata ogni mese;
  • Trimestrale, quando l’Iva viene versata ogni tre mesi.

La scelta della periodicità dipende in parte dal regime contabile scelto (ordinario o semplificato). La periodicità naturale per il regime ordinario è quella svolta su base mensile. Alla periodicità trimestrale, invece, possono accedere tutti coloro il cui volume d’affari sia inferiore a:

  • 400.000 euro per la prestazione di servizi;
  • 700.000 euro per altri tipi di attività.

Nella periodicità su base trimestrale è da applicare il tasso di interesse dell’1%.

Esistono, però, delle eccezioni. Infatti, alcune attività possono optare per una liquidazione di Iva trimestrale pur non rispettando i limiti di volume d’affari sopra riportati. Queste sono:

  • Distributori di carburante;
  • Trasportatori di merci per conto di terzi;
  • Esercenti professioni sanitarie;
  • Esercenti attività di servizio al pubblico.

La periodicità trimestrale è, di per sé, opzionale perché, anche in presenza dei presupposti, si può sempre scegliere di liquidare l’Iva su base mensile. La scelta del tipo di periodicità per la liquidazione dell’Iva va esplicitata all’inizio dell’attività e, in particolare, in sede della prima dichiarazione annuale Iva.

Le scadenze temporali fissate per la liquidazione dell’Iva sono:

  • Per liquidazione mensile: entro il giorno 16 del mese successivo. In questo caso, ad esempio, sulle fatture relative al mese di marzo, l’Iva verrà liquidata il 16 aprile.
  • Per liquidazione trimestrale: il 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre, ovvero:
    • Per il primo trimestre: il 16 maggio risulta la data di scadenza per la liquidazione dell’Iva di gennaio, febbraio e marzo;
    • Per il secondo trimestre: il 16 agosto è la data in cui va effettuato il versamento dell’Iva dei mesi di aprile, maggio e giugno;
    • Per il terzo trimestre: il 16 novembre corrisponde al giorno in cui va pagato l’importo Iva per i mesi di luglio, agosto e settembre;
    • Per il quarto trimestre: il 16 marzo dell’anno successivo è la scadenza per la liquidazione dell’Iva degli ultimi tre mesi dell’anno precedente (ottobre, novembre e dicembre).

In questa data va presentata anche la dichiarazione annuale Iva, a meno che non sussista la possibilità di usufruire di ulteriori termini per il versamento delle imposte dovute sulla base alla dichiarazione dei redditi (per i soggetti che presentano la dichiarazione).

☝ Qualora il giorno previsto per il versamento dell’Iva sia un sabato o corrisponda ad un giorno festivo, la scadenza subirà una proroga al primo giorno feriale successivo.

Il volume d’affari a fini di Iva

Abbiamo visto che le soglie entro le quali è possibile adottare una modalità di liquidazione dell’Iva su base trimestrale sono le stesse necessarie per accedere ad un regime contabile di tipo semplificato. Tuttavia, bisogna prestare attenzione al fatto che, in questo caso, si fa riferimento al volume d’affari e non ai ricavi.

Secondo la risoluzione n. 15/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate, il volume d’affari coincide con la somma delle cessazioni e delle prestazioni imponibili Iva registrate al netto delle variazioni in diminuzione e dell’imposta addebitata al cliente.

Modalità di trasmissione della liquidazione di Iva periodica: come si invia?

La liquidazione periodica dell’Iva si concretizza tramite il modello F24. Tramite questo documento, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile effettuare il versamento dell’Iva.

Attenzione! Ai versamenti vanno applicati determinati codici:

  • Per la liquidazione mensile valgono i codici dal 6001 al 6012, dove le ultime due cifre fanno riferimento al mese in cui viene effettuato il pagamento, ovvero:
    • Per il versamento Iva mensile di gennaio vale il codice 6001;
    • Per il versamento Iva mensile di febbraio vale il codice 6002;
    • Per il versamento Iva mensile di marzo vale il codice 6003, e così via.
  • Per la liquidazione trimestrale sono applicati i codici 6031, 6032, 6033 e 6034. Qui è l’ultima cifra che indica il trimestre di riferimento, ovvero:
    • Per il versamento Iva del primo trimestre vale il codice 6031;
    • Per il versamento Iva del secondo trimestre vale il codice 6032;
    • Per il versamento Iva del terzo trimestre vale il codice 6033;
    • Per il versamento Iva del quarto trimestre vale il codice 6034.
  • Il codice 6035 viene utilizzato per indicare l’importo Iva che viene versato come anticipo dell’imposta da pagare a fine anno.

Compilazione del modello F24

La compilazione del modello F24 per la liquidazione dell’Iva avviene mediante l’inserimento dei dati rilevanti nelle seguenti sezioni:

  • Nella sezione del contribuente vanno inseriti:
    • Codice fiscale,
    • Dati anagrafici,
    • Domicilio fiscale;
  • Nella sezione erario, ovvero nella sezione corrispondente alle imposte da versare vanno indicati i dati di Iva:
    • Il codice tributo (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate);
    • La rata che si sta pagando (in caso di pagamento rateale);
    • L’importo da pagare (nella colonna di “importi a debito versati”;
  • Nella sezione saldo finale, va inserito il valore corrispondente. Il saldo finale non può mai assumere un valore negativo. Può capitare, tuttavia, che esso sia pari a 0: il modello F24 va presentato anche in quest’ultimo caso.

Qualora il contribuente sia in possesso di crediti fiscali, essi vanno riportati nella colonna “importi a credito compensati”, nella sezione erario.

☝ La presentazione del modello F24 è da svolgere solamente per via telematica, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Per poter svolgere questa operazione è necessaria l’abilitazione a Fisconline o Entratel, oppure bisogna avere un conto corrente presso una banca convenzionata o Poste Italiane.

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