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Come prepararsi in modo ottimale alle imposte sui redditi? Un buon inizio è informarsi sulle agevolazioni fiscali disponibili. In questo articolo ti aiuteremo a fare chiarezza sugli oneri deducibili e detraibili dalle imposte dovute.
Sebbene, infatti, i due termini possano sembrare sinonimi, ovvero rappresentanti lo stesso concetto, per il fisco esiste una differenza sostanziale tra deducibilità e detraibilità. Vediamo insieme questa differenza e scopriamo insieme la lista degli oneri attualmente deducibili e detraibili.
A fine articolo, sarà proposta una panoramica delle novità previste per il 2022, ovvero di tutti i bonus appena introdotti per la compilazione di un corretto modello 730/2022!
Gli oneri deducibili e detraibili sono delle agevolazioni fiscali, ovvero degli sconti sulle imposte dovute.
Infatti, il fisco consente di sottrarre dall’ammontare delle tasse da versare alcune spese relative a determinati ambiti quali casa e famiglia. Ad esempio, in questa categoria rientrano i mutui d’acquisto, i contratti di locazione, gli interventi di ristrutturazione. Così come il risparmio energetico, le spese per l’educazione e lo sport, ecc..
Queste spese “scaricabili” dalle imposte sono suddivisibili in due categorie:
Ma vediamo più nello specifico questi concetti.
Gli oneri deducibili e detraibili sono, dunque, spese che ogni contribuente segnala nella dichiarazione dei redditi. Lo scopo è quello di poter applicare ed usufruire di un certo margine di risparmio sull’erogazione delle imposte da pagare.
☝ Le spese devono essere avvenute nell’interesse del dichiarante o, in specifici casi, nell’interesse dei familiari a suo carico. Quando si fa riferimento a familiari a carico, si intende membri della famiglia con un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui.
Inoltre, gli oneri, per poter essere riscattati, devono fare riferimento all’anno d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.
Gli oneri deducibili trovano riferimento giuridico nell’articolo 10 del TUIR.
Come già accennato, si tratta di oneri che contribuiscono alla riduzione del reddito imponibile. Quest’ultimo sarà quello sottoposto ad imposizione fiscale, su cui andranno calcolati l’Irpef e le addizionali.
In altre parole, gli oneri deducibili non vanno sottratti direttamente dall’importo delle tasse da pagare. Essi, invece, corrispondono, invece, alle spese sottratte al reddito di partenza, tramite un’operazione che deve precedere il calcolo delle imposte da pagare.
Come risultato del calcolo si otterrà una certa quota di reddito imponibile su cui verrà, quindi, calcolato il totale di tasse da pagare;
💪 Il beneficio economico degli oneri deducibili corrisponde, dunque, alla riduzione del reddito imponibile che, a seguito della deduzione, sarà caratterizzato da un importo inferiore.
Gli oneri soggetti a detrazione trovano riferimento giuridico nell’articolo 15, 16 e 16-bis del TUIR.
Come accennato in precedenza, gli oneri soggetti a detrazione diminuiscono il valore dell’imposta dovuta ai fini Irpef. Infatti, essi corrispondono alle spese “sottraibili” direttamente dal totale di imposte da pagare. Le spese detraibili generano una riduzione dell’importo relativo di queste ultime, costituendo un’agevolazione fiscale che agisce direttamente sull’imposta.
💪 Il beneficio economico degli oneri detraibili corrisponde alla riduzione dell’imposta netta oggetto di pagamento.
Per poter operare sia una deduzione, che una detrazione bisogna essere in possesso di tutta la documentazione che attesti l’avvenuta spesa che si intende dedurre o detrarre.
Per questo motivo, risulta particolarmente importante conservare:
che attestino l’avvenuta spesa. Ma anche documenti, quali:
☝ Non è necessario conservare documentazione riguardo a tutte le spese per cui è prevista una registrazione pubblica. Tra questi compaiono: certificati catastali relativi a terreni posseduti o fabbricati, contratti di locazione stipulati, e così via.
👉 Non è necessario indicare e presentare come allegato la documentazione delle spese alla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la documentazione delle spese va conservata in originale dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi al 31 dicembre del quarto anno ad essa successivo.
Di seguito proponiamo una lista in cui saranno indicate tutte le spese soggette a deduzione. Queste corrispondono agli oneri legati a:
Attenzione! Risulta escluso da deducibilità il contributo forfettario di mille euro, la cui erogazione avviene al fine di regolarizzare i lavoratori dipendenti stranieri;
Di seguito proponiamo una lista delle spese soggette a detrazione. Esse sono detraibili al 19% e sono volte ad indicare gli oneri legati a:
Già a partire dal 2020 sono state introdotte delle novità sulle regole della detrazione.
Con la Legge di Bilancio del 2020, infatti, per poter usufruire della detrazione, è necessario effettuare i pagamenti tramite mezzi tracciabili su numerose spese detraibili. Questi corrispondono a pagamenti effettuati tramite bancomat o carte di credito. Tra queste compaiono le spese mediche.
Tuttavia, qualora il contribuente effettui:
allora la detrazione rimane possibile anche in caso di pagamento tramite strumenti non tracciabili, quali i contanti.
Anche l’anno appena cominciato si profila ricco di opportunità di deduzione e detrazione tramite il modello 730.
Nel modello 730/2022:
→ Permane l’obbligo di tracciabilità, che è applicato agli oneri detraibili al 19%, con eccezione delle condizioni valide nel 2020 (esposte qui sopra).
→ È attivo il superbonus. Ovvero, tramite il Decreto Rilancio, viene elevata al 110% l’aliquota delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi in ambito di:
Ulteriori sei mesi di tempo (fino al 31 dicembre 2022) sono previsti per le spese sostenute ai fini di:
Attenzione! Al 30 giugno 2022, deve essere stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Il superbonus consente anche di optare per un’anticipazione della detrazione attraverso uno sconto attuato dai fornitori dei beni o dei servizi utilizzati. Un’ulteriore alternativa consiste nell’ottenere una cessione del credito in misura equivalente alla detrazione spettante (ottenibile tramite la compilazione e l’invio del modello scaricabile online).
→ Introduzione del bonus facciate del 90% per i lavori effettuati nel 2020.
→ Introduzione del bonus vacanze. Questo corrisponde alla quota del 20% delle spese non fruita, che potrà essere utilizzata come sconto diretto sul soggiorno turistico.
→ Introduzione del credito d’imposta per monopattini elettrici e, in generale, per servizi di mobilità elettrica prevista in caso siano state rottamate almeno due autovetture.
→ Tuttavia, le detrazioni calano progressivamente con l’aumentare del reddito. In particolare, è, prevista una diminuzione delle detrazioni a partire da un reddito di 120.000 euro, fino ad annullarsi raggiunti i 240.000 euro.
☝ Con l’introduzione del superbonus e del bonus vacanze, il fisco ha concesso notevoli agevolazioni per i lavori in casa.
Fare domanda per ottenere le agevolazioni fiscali messe a disposizione per l’anno 2022 non è complicato. Tuttavia, bisogna prestare particolare attenzione a compilare tutti i documenti nel modo corretto.
Infatti, al fine di beneficiare delle novità previste per le agevolazioni fiscali nel 2022, così come dell’applicazione delle deduzioni e delle detrazioni canoniche, bisognerà compilare correttamente il modello 730/2022.
☝ Per la presentazione del modello 730/2022 in via telematica rimane valida la scadenza lunga, ovvero il 30 settembre 2022. Il modello sarà disponibile online a partire dal giorno 30 aprile 2022.
😊 In caso di ulteriori dubbi, si tenga presente che sia il modello 730/2022, che la modulistica generale, che le istruzioni per il completamento sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 15 gennaio 2022.
Ora che sei in possesso di tutte le nozioni necessarie per redigere una corretta dichiarazione dei redditi e per non lasciarti sfuggire alcuna possibilità di ottimizzare le tue spese… in bocca al lupo! Condividi con noi la tua opinione o informaci sulla tua esperienza personale in materia di oneri deducibili e detraibili… lascia un commento nell’apposita sezione!