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Spese ottimizzate tramite oneri deducibili e detraibili

Da Virginia FabrisAggiornato il 12 maggio 2022, pubblicato il marzo 2021

Come prepararsi in modo ottimale alle imposte sui redditi? Un buon inizio è informarsi sulle agevolazioni fiscali disponibili. In questo articolo ti aiuteremo a fare chiarezza sugli oneri deducibili e detraibili dalle imposte dovute.

Sebbene, infatti, i due termini possano sembrare sinonimi, ovvero rappresentanti lo stesso concetto, per il fisco esiste una differenza sostanziale tra deducibilità e detraibilità. Vediamo insieme questa differenza e scopriamo insieme la lista degli oneri attualmente deducibili e detraibili.

A fine articolo, sarà proposta una panoramica delle novità previste per il 2022, ovvero di tutti i bonus appena introdotti per la compilazione di un corretto modello 730/2022!

Oneri deducibili e oneri detraibili: di cosa si tratta

Gli oneri deducibili e detraibili sono delle agevolazioni fiscali, ovvero degli sconti sulle imposte dovute.

Infatti, il fisco consente di sottrarre dall’ammontare delle tasse da versare alcune spese relative a determinati ambiti quali casa e famiglia. Ad esempio, in questa categoria rientrano i mutui d’acquisto, i contratti di locazione, gli interventi di ristrutturazione. Così come il risparmio energetico, le spese per l’educazione e lo sport, ecc..

Queste spese “scaricabili” dalle imposte sono suddivisibili in due categorie:

  1. Oneri deducibili, ovvero le spese per le quali è prevista una deduzione dal reddito complessivo. Essi corrispondono alle spese che concorrono alla formazione del reddito imponibile su cui calcolare le tasse, dal momento che vanno sottratte dal reddito complessivo.
  2. Oneri detraibili, ovvero le spese per le quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda calcolata sul reddito imponibile.

Ma vediamo più nello specifico questi concetti.

Oneri deducibili vs. oneri detraibili

Gli oneri deducibili e detraibili sono, dunque, spese che ogni contribuente segnala nella dichiarazione dei redditi. Lo scopo è quello di poter applicare ed usufruire di un certo margine di risparmio sull’erogazione delle imposte da pagare.

☝ Le spese devono essere avvenute nell’interesse del dichiarante o, in specifici casi, nell’interesse dei familiari a suo carico. Quando si fa riferimento a familiari a carico, si intende membri della famiglia con un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui.

Inoltre, gli oneri, per poter essere riscattati, devono fare riferimento all’anno d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Oneri deducibili

Gli oneri deducibili trovano riferimento giuridico nell’articolo 10 del TUIR.

Come già accennato, si tratta di oneri che contribuiscono alla riduzione del reddito imponibile. Quest’ultimo sarà quello sottoposto ad imposizione fiscale, su cui andranno calcolati l’Irpef e le addizionali.

In altre parole, gli oneri deducibili non vanno sottratti direttamente dall’importo delle tasse da pagare. Essi, invece, corrispondono, invece, alle spese sottratte al reddito di partenza, tramite un’operazione che deve precedere il calcolo delle imposte da pagare.

Come risultato del calcolo si otterrà una certa quota di reddito imponibile su cui verrà, quindi, calcolato il totale di tasse da pagare;

💪 Il beneficio economico degli oneri deducibili corrisponde, dunque, alla riduzione del reddito imponibile che, a seguito della deduzione, sarà caratterizzato da un importo inferiore.

Oneri detraibili

Gli oneri soggetti a detrazione trovano riferimento giuridico nell’articolo 15, 16 e 16-bis del TUIR.

Come accennato in precedenza, gli oneri soggetti a detrazione diminuiscono il valore dell’imposta dovuta ai fini Irpef. Infatti, essi corrispondono alle spese “sottraibili” direttamente dal totale di imposte da pagare. Le spese detraibili generano una riduzione dell’importo relativo di queste ultime, costituendo un’agevolazione fiscale che agisce direttamente sull’imposta.

💪 Il beneficio economico degli oneri detraibili corrisponde alla riduzione dell’imposta netta oggetto di pagamento.

Consigli utili

Documentare le spese

Per poter operare sia una deduzione, che una detrazione bisogna essere in possesso di tutta la documentazione che attesti l’avvenuta spesa che si intende dedurre o detrarre.

Per questo motivo, risulta particolarmente importante conservare:

  • Ricevute;
  • Fatture;
  • Scontrini

che attestino l’avvenuta spesa. Ma anche documenti, quali:

  • Copia del contratto di mutuo;
  • Copia delle polizze assicurative;
  • Ricevute di bonifici (per ristrutturazioni, acquisto di elettrodomestici, ecc.);
  • Attestati dei versamenti di acconti di imposta;
  • Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi qualora vi sia stata un’eccedenza d’imposta che si desidera segnalare.

☝ Non è necessario conservare documentazione riguardo a tutte le spese per cui è prevista una registrazione pubblica. Tra questi compaiono: certificati catastali relativi a terreni posseduti o fabbricati, contratti di locazione stipulati, e così via.

👉 Non è necessario indicare e presentare come allegato la documentazione delle spese alla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la documentazione delle spese va conservata in originale dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi al 31 dicembre del quarto anno ad essa successivo.

Quali sono gli oneri deducibili?

Di seguito proponiamo una lista in cui saranno indicate tutte le spese soggette a deduzione. Queste corrispondono agli oneri legati a:

  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Contributi per fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per importi non superiori a 5.164,57 euro;
  • Assegni periodici per il mantenimento del coniuge in caso di separazione o divorzio;
  • Contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge. Questo avviene solo in caso essi siano relativi ad immobili il cui reddito contribuisca alla formazione di quello complessivo (esempi: consorzio bonifica, canone concessione comunale). Sono esclusi, quindi, gli immobili locati con la cedolare secca;
  • Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
  • Erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative;
  • Erogazioni liberali a favore di organizzazioni di utilità sociale non a scopi di lucro, associazioni di promozione sociale o fondazioni riconosciute;
  • Erogazioni a favore di enti universitari, parco e di ricerca;
  • Assegni alimentari, rendite, vitalizi, ecc.
  • Contributi previdenziali versati per gli addetti all’assistenza personale o familiare e ai servizi domestici, per importi non superiori a 1.549,37 euro.

    Attenzione! Risulta escluso da deducibilità il contributo forfettario di mille euro, la cui erogazione avviene al fine di regolarizzare i lavoratori dipendenti stranieri;

    • Spese mediche generiche (prestazioni mediche, medicinali, spese di assistenza specifica);

Quali sono gli oneri detraibili?

Di seguito proponiamo una lista delle spese soggette a detrazione. Esse sono detraibili al 19% e sono volte ad indicare gli oneri legati a:

  • Spese sanitarie generiche per importi superiori a 129,11 euro solo in caso di documentazione tramite scontrino fiscale cd. (con impressi il codice fiscale e il codice del farmaco o della quota del ticket);
  • Spese sanitarie legate a patologie che forniscono il diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. Valgono importi non superiori a 129,11 euro;
  • Spese sanitarie per disabili: per queste ultime non sussistono limiti di importo;
  • Spese per acquisto e riparazione di veicoli destinati al supporto di persone disabili. Gli importi per ogni veicolo non devono superare i 18.075,99 euro;
  • Spese legate al pagamento di asili nido per importi inferiori a 632 euro;
  • Spese legate alle attività sportive di minorenni. L’importo non deve superare i 210 euro per ciascun ragazzo;
  • Spese per l’istruzione secondaria e universitaria per importi non superiori a quelli fissati e previsti dagli istituti statali;
  • Spese di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro;
  • Contributi versati per l’ottenimento del riscatto del corso di laurea. Questo può avvenire se il soggetto preso in considerazione non abbia ancora intrapreso alcuna forma di attività lavorativa. Egli non deve nemmeno essere iscritto ad una forma obbligatoria di previdenza;
  • Assicurazioni sulla vita e sugli infortuni, per importi non superiori a 530 euro;
  • Spese funebri per il decesso di un membro della famiglia. Gli importi non devono superare i 1.549,37 euro;
  • Spese veterinarie per un importo minimo di 129,11 euro ed un tetto massimo di 500 euro (aumentato a partire dal 2020);
  • Erogazioni liberali a favore di:
    • Società di mutuo soccorso;
    • Associazioni di promozione sociale;
    • Società sportive;
    • Associazioni sportive dilettantistiche;
    • Attività culturali ed artistiche;
    • Società di cultura come “La Biennale di Venezia”;
    • Enti operanti nel settore dello spettacolo;
    • Enti operanti nel settore musicale;
    • Partiti politici e ONLUS con detrazione al 26%;
  • Spese sostenute per funzioni di intermediazione immobiliare per un importo non superiore ai mille euro;
  • Interessi per mutui ipotecari finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale per importi non superiori a 4000 euro;
  • Interessi per mutui ipotecari finalizzati alla costruzione dell’abitazione principale. Gli importi non devono essere superiori a 2.582,28 euro;
  • Interessi per mutui ipotecari finalizzati all’acquisto di altri immobili per importi non superiori a 2.065,83 euro, qualora stipulati prima del 1993;
  • Interessi per mutui contratti in data successiva al 1997 al fine del recupero edilizio per importi non superiori a 2.582,28 euro;
  • Interessi per prestiti o mutui agrari: gli importi non possono essere superiori a quelli dei redditi dei terreni dichiarati;
  • A partire dal 2018: premi assicurativi degli immobili contro le calamità naturali;
  • A partire dal 2018: spese sostenute per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale per un tetto massimo di 250 euro.

Modello 730/2022: quali sono le ultime novità

Già a partire dal 2020 sono state introdotte delle novità sulle regole della detrazione.

Con la Legge di Bilancio del 2020, infatti, per poter usufruire della detrazione, è necessario effettuare i pagamenti tramite mezzi tracciabili su numerose spese detraibili. Questi corrispondono a pagamenti effettuati tramite bancomat o carte di credito. Tra queste compaiono le spese mediche.

Tuttavia, qualora il contribuente effettui:

  • Acquisti di medicinali,
  • Visite mediche presso strutture pubbliche,
  • Visite mediche presso strutture private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale (SNN),

allora la detrazione rimane possibile anche in caso di pagamento tramite strumenti non tracciabili, quali i contanti.

Anche l’anno appena cominciato si profila ricco di opportunità di deduzione e detrazione tramite il modello 730.

Nel modello 730/2022:

→ Permane l’obbligo di tracciabilità, che è applicato agli oneri detraibili al 19%, con eccezione delle condizioni valide nel 2020 (esposte qui sopra).

→ È attivo il superbonus. Ovvero, tramite il Decreto Rilancio, viene elevata al 110% l’aliquota delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi in ambito di:

  • Efficienza energetica;
  • Interventi antisismici;
  • Installazione di impianti fotovoltaici;
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ulteriori sei mesi di tempo (fino al 31 dicembre 2022) sono previsti per le spese sostenute ai fini di:

  • Lavori condominiali;
  • Lavori effettuati sulle parti comuni di edifici composti da due fino a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. Gli edifici devono essere posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

    Attenzione! Al 30 giugno 2022, deve essere stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Il superbonus consente anche di optare per un’anticipazione della detrazione attraverso uno sconto attuato dai fornitori dei beni o dei servizi utilizzati. Un’ulteriore alternativa consiste nell’ottenere una cessione del credito in misura equivalente alla detrazione spettante (ottenibile tramite la compilazione e l’invio del modello scaricabile online).

→ Introduzione del bonus facciate del 90% per i lavori effettuati nel 2020.

→ Introduzione del bonus vacanze. Questo corrisponde alla quota del 20% delle spese non fruita, che potrà essere utilizzata come sconto diretto sul soggiorno turistico.

→ Introduzione del credito d’imposta per monopattini elettrici e, in generale, per servizi di mobilità elettrica prevista in caso siano state rottamate almeno due autovetture.

→ Tuttavia, le detrazioni calano progressivamente con l’aumentare del reddito. In particolare, è, prevista una diminuzione delle detrazioni a partire da un reddito di 120.000 euro, fino ad annullarsi raggiunti i 240.000 euro.

☝ Con l’introduzione del superbonus e del bonus vacanze, il fisco ha concesso notevoli agevolazioni per i lavori in casa.

Fare richiesta di agevolazioni fiscali nel 2022

Fare domanda per ottenere le agevolazioni fiscali messe a disposizione per l’anno 2022 non è complicato. Tuttavia, bisogna prestare particolare attenzione a compilare tutti i documenti nel modo corretto.

Infatti, al fine di beneficiare delle novità previste per le agevolazioni fiscali nel 2022, così come dell’applicazione delle deduzioni e delle detrazioni canoniche, bisognerà compilare correttamente il modello 730/2022.

☝ Per la presentazione del modello 730/2022 in via telematica rimane valida la scadenza lunga, ovvero il 30 settembre 2022. Il modello sarà disponibile online a partire dal giorno 30 aprile 2022.

😊 In caso di ulteriori dubbi, si tenga presente che sia il modello 730/2022, che la modulistica generale, che le istruzioni per il completamento sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 15 gennaio 2022.

Ora che sei in possesso di tutte le nozioni necessarie per redigere una corretta dichiarazione dei redditi e per non lasciarti sfuggire alcuna possibilità di ottimizzare le tue spese… in bocca al lupo! Condividi con noi la tua opinione o informaci sulla tua esperienza personale in materia di oneri deducibili e detraibili… lascia un commento nell’apposita sezione!

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