Alla scoperta del regime semplificato: guida rapida

Alla scoperta del regime semplificato: guida rapida

Da Virginia Fabris
Il 26/02/21

Adottare un regime contabile non è uno scherzo, applicarne uno non è un gioco da ragazzi. Quando si ha a che fare con la contabilità, è bene assicurarsi di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per operare le scelte giuste.

Se sei un imprenditore esercitante un’attività d’impresa e non sai deciderti se il regime semplificato faccia al caso tuo, allora sei capitato nel posto giusto. In questo articolo troverai informazioni dettagliate sul regime semplificato, sulla sua natura, sui suoi vincoli e sulle sue opportunità.

Cos’è il regime semplificato?

Il regime semplificato è un regime contabile, o fiscale, che prevede obblighi di contabilità ridotti. Infatti, esso viene considerato un regime agevolato ed è disciplinato dall’articolo 18 del DPR 600/73.

Vantaggi del regime semplificato

L’adozione del regime semplificato prevede considerevoli vantaggi per le aziende che lo applicano. Infatti, il regime semplificato, a differenza del regime ordinario, è facile da applicare, tant’è che non richiede conoscenze contabili approfondite per poter essere gestito in maniera corretta. Esso consente, dunque, una gestione più semplice e meno onerosa.

In più, il regime semplificato comporta rilevanti agevolazioni nella tenuta dei libri e dei registri contabili. Infatti, l’applicazione del regime semplificato esonera da:

  • La redazione del bilancio;
  • La tenuta di scritture contabili quali: il libro giornale, il libro degli inventari e le scritture ausiliarie.

A chi è adatto il regime semplificato?

Ogni azienda, in base alle sue caratteristiche costitutive e all’ammontare del suo reddito, è tenuta a selezionare ed adottare un regime contabile, al fine di rendere conto delle proprie operazioni finanziarie.

Per la scelta, i soggetti professionali interessati sono tenuti a prendere in considerazione:

  • Il tipo di attività svolte;
  • L’ammontare dei guadagni ottenuti.

Sulla base di queste informazioni, si può optare per uno di tre regimi contabili:

1. Il regime ordinario,

2. Il regime forfettario,

3. Il regime semplificato.

Esistono diversi criteri che favoriscono la scelta, così come sussistono dei determinati prerequisiti necessari e clausole di esclusione, che sanciscono la possibilità o l’impossibilità di aderire ad un determinato regime fiscale.

Per quel che riguarda il regime semplificato, esso è adatto solitamente a imprese minori, o da soggetti esercitanti attività d’impresa che, per ragioni di fatturato, non possono accedere al regime agevolato forfettario.

Regime semplificato: quando è obbligatorio?

In realtà, a differenza del regime ordinario, il regime semplificato non è obbligatorio, anche se i soggetti professionali in questione sono in possesso dei prerequisiti necessari per accedervi.

Tuttavia, qualora si abbia intenzione e si abbia la possibilità di accedere a tale regime contabile, è necessario indicare la scelta nella dichiarazione Iva. Altrimenti, in caso di mancata indicazione della preferenza, verrà assegnato automaticamente all’azienda un regime contabile di tipo ordinario.

Normalmente, il regime semplificato risulta la scelta “naturale” per:

  • Società di persone,
  • Imprese individuali,
  • Società assimilate,
  • Enti non commerciali.

Limite di ricavi

Se il regime semplificato non è obbligatorio per chiunque possegga i requisiti necessari per accedervi, tuttavia esso non è appannaggio di ogni impresa.

Infatti, come espresso dall’articolo 18 del DPR 600/73, esistono dei limiti del volume di affari che determinano l’esclusione di determinate categorie aziendali. Ciò significa, che i soggetti professionali che percepiscono ricavi superiori a quelli sotto elencati non possono adottare un regime di tipo semplificato, ma saranno obbligatoriamente tenuti ad assumere un regime di tipo ordinario.

Questi limiti di fatturato sono differenziati in base al tipo di attività professionale svolta. In generale, ogni azienda che voglia applicare un regime semplificato non deve superare il limite di:

  • 400.000 euro in caso di attività esercitate nel settore dei servizi;
  • 700.000 euro per altre attività (cessione di beni);

Soggetti esclusi

Pertanto, esistono delle categorie di soggetti escluse a priori dalla possibilità di accedere ad un regime di tipo semplificato. Costoro sono, pertanto, obbligati a ripiegare su un regime di tipo ordinario. Queste sono:

  • Soggetti professionali che superano la soglia di reddito;
  • S.p.a., S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
  • Enti pubblici e/o privati che esercitano principalmente o esclusivamente attività commerciali;
  • Associazioni non riconosciute e consorzi che esercitano principalmente o esclusivamente attività commerciali;
  • Enti e organizzazioni di società stabili, ma non residenti.

Nuove attività e regime semplificato

Per quel che riguarda la scelta del regime semplificato all’inizio di una nuova attività, quando ancora non si può conoscere l’effettivo ammontare dei ricavi dell’azienda, va fatta una stima del valore d’affari presunto.

La stima va, poi, riportata nella richiesta di attribuzione del numero di partita Iva.

Attività multiple e regime semplificato

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività nel settore dei servizi e attività di altra natura, per la determinazione del volume d’affari va fatto riferimento all’attività prevalente, ovvero all’attività con volume d’affari maggiore.

Tuttavia, in caso di servizi e altre attività imprescindibili, ovvero attività nel settore dei servizi che prevedano ricavi non annotabili separatamente, va considerato il limite di ricavi per attività diverse dalla prestazione di servizi (700.000 euro).

Regime semplificato: come è organizzato il sistema di tassazione

Come già accennato, il regime semplificato, come suggerisce la denominazione, è un regime più agile rispetto ad altri regimi contabili. Le agevolazioni, che vedremo nel dettaglio in seguito, riguardano soprattutto le tasse da pagare.

La modalità di applicazione della tassazione ha subito delle modifiche con il D.L. 193/2016, che sono entrate in vigore a partire dal 2017.

Aggiornamenti a partire dal 2017

A partire dal 2017, sono state introdotte alcune novità sulla determinazione del reddito rispetto all’anno precedente e in relazione ai registri contabili obbligatori.

A seguito dell’entrate in vigore delle nuove rettifiche del D.L. 193/2016, il reddito viene ora determinato sulla base del principio di cassa, mentre, fino a fine del 2016, veniva applicato il regime di competenza economica, ovvero lo stesso che caratterizza il regime ordinario.

Il principio di cassa

L’introduzione del principio di cassa rettifica, modifica e amplia l’articolo 18 600/73.

In particolare, mentre il principio di competenza prevedeva il calcolo del reddito a prescindere dal momento di incasso della fattura, il principio di cassa prevede che il calcolo e il versamento delle imposte venga determinato sugli incassi effettivi.

Nella pratica, ciò significa che le registrazioni contabili vanno eseguite secondo i seguenti parametri:

  • Criterio cronologico, ovvero in base alla data di realizzazione effettiva degli incassi e/o dei pagamenti, sia ricevuti che effettuati.

    In questo contesto viene considerata la data disponibile, ovvero il giorno a partire dal quale la somma incassata o pagata è fruibile.

    ☝ Non sussiste l’obbligo di applicazione del criterio cronologico in caso in cui gli stessi dati sui ricavi e sui costi siano riportati anche sui registri Iva.

  • Indicazione dell’ammontare dell’incasso;
  • Fornire le generalità del soggetto che ha effettuato o beneficiato del pagamento;
  • Estremi del documento incassato o pagato.

Determinazione del reddito

Una volta chiarificato come funziona e cosa prevede il principio di cassa, è bene fare un accenno su come determinare il reddito d’impresa. Esistono tre metodi, ovvero tramite:

  1. Il registro degli incassi e dei pagamenti (RIP): è particolarmente complesso,ma consente un alto grado di controllo dei movimenti finanziari. È un tipo di contabilità simile a quella del regime ordinario.
  2. I registri Iva integrati (RII): in cui, in aggiunta alle fatture emesse e ricevute, è necessario annotare separatamente le operazioni soggette ad Iva e quelle fuori dal suo campo di applicazione. Inoltre, si deve indicare distintamente gli importi complessivi anche delle fatture non incassate e/o non pagate (già registrate ai fini d’Iva).
  3. I registri Iva con opzione comma 5: offrono la possibilità, per almeno tre anni, di tenere registri d’Iva senza annotare informazioni su incassi e pagamenti. In questo modo, si avrà in automatico anche la data di registrazione contabile del documento, dal momento che essa coinciderà con la data dell’incasso o del pagamento dello stesso.

Rimane, tuttavia, l’obbligo di annotare le operazioni non soggette a restrizioni d’Iva.

Tassazione, le tappe

Una volta chiarificati i concetti sopra indicati di: principio di cassa e metodi di determinazione del reddito, passiamo ad indicare le tappe da seguire per calcolare, nella pratica, le tasse nel regime semplificato.

  1. Calcolo del reddito (secondo il principio di cassa);
  2. Applicazione delle deduzioni da lavoro dipendente e delle aliquote Irpef sulla parte eccedente in base al relativo scaglione di reddito.
  3. Calcolo dell’Iva (imposta sul valore aggiunto) nel modo seguente:

    Iva a debito derivata dalle fatture emesse – Iva a credito derivata dalle fatture di acquisto

  4. Versamento o liquidazione dell’Iva, eseguibile nei seguenti intervalli di tempo:

    - Mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo;

    - Trimestralmente , entro il : 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio.

  5. Applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità), ovvero degli indici utili alla verifica dell’affidabilità aziendale su una scala da 1 a 10.

Registri contabili

Il regime semplificato prevede dei libri di contabilità da tenere obbligatoriamente. Questi sono:

  • Registri Iva, in cui vanno riportate anche le annotazioni non utili ai fini d’imposta;
  • Registro dei beni ammortizzabili (non necessario se gli stessi dati vengono forniti direttamente all’Amministrazione Finanziaria);
  • Libro Unico del Lavoro, in caso di presenza di dipendenti;
  • Registro di incassi e pagamenti ( questi prevedono l’annotazione delle informazioni sempre entro 60 giorni dall’avvenuto incasso o pagamento).

☝ Non è più obbligatorio riportare la bollatura dei registri Iva e dei beni ammortizzabili, tuttavia, rimane l’obbligo di numerazione progressiva.

Esiste, poi, la possibilità di riportare nel registro Iva acquisti le spese per prestazioni di lavoro dipendente cumulative entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, se queste ultime sono annotate con cadenza regolare anche sul Libro Unico del Lavoro.

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