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Operare la ricongiunzione contributi in vista della pensione

Da Virginia Fabris
Il 16/03/21

Ormai la realtà lavorativa è ben lontana dall’identificarsi con una sola attività professata tutta la vita. Al giorno d’oggi, infatti, è molto facile che un soggetto cambi spesso mansione professionale. Non solo, non è raro che egli si sposti da un’azienda all’altra, per non dire da un paese ad un altro.

Al momento del pensionamento, tuttavia, può risultare complicato voler raccogliere tutti i contributi versati nel corso della propria carriera. Questi, infatti, possono essere sparsi in diversi enti e/o fondi.

Nel seguente articolo vi proponiamo una panoramica della ricongiunzione dei contributi, ovvero come funziona questo strumento per la raccolta dei contributi.

Ricongiunzione dei contributi: di cosa si tratta

Detta anche ricongiunzione onerosa dei contributi, la ricongiunzione dei contributi consiste di fatto in un istituto che permette la ricongiunzione dei periodi assicurativi e del conseguente trasferimento di tutti i contributi versati durante questi ultimi presso enti e/o fondi diversi in un’unica gestione previdenziale.

La ricongiunzione dei contributi ha lo scopo di ricavare un’unica pensione di vecchiaia ai lavori che abbiano versato contributi a gestioni diverse.

Funzionamento

Introdotta con la legge n. 29 del 1979, la ricongiunzione dei contributi prevede, in pratica, lo spostamento di tutti i contributi maturati altrove durante la carriera lavorativa presso un unico ente. Quest’ultimo ente considererà i contributi come fossero sempre stati versati nelle sue casse, al fine di concretizzare il diritto alla pensione del lavoratore richiedente la ricongiunzione.

Nella ricongiunzione dei contributi, la pensione verrà calcolata secondo le regole di gestione dell’ente presso il quale viene inoltrata la domanda.

Alternative

La ricongiunzione dei contributi non è l’unico procedimento per recuperare ed unificare i periodi contributivi e i relativi contributi versati altrove. Ad essa esistono, infatti, delle alternative:

  1. Il cumulo gratuito, definito dalla circolare Inps n. 140/2017, grazie al quale l’unificazione dei contributi avviene gratuitamente e consente il pensionamento immediato.

    A differenza della ricongiunzione, questo procedimento prevede che ogni gestione debba calcolare la quota di pensione riguardo ai contributi versati presso la sua sede. Ciò significa che ogni gestione eseguirà i calcoli in base alle proprie regole.

  2. Totalizzazione: procedimento altrettanto gratuito, che prevede, però, un’attesa di un anno e mezzo per poter accedere al pensionamento.

Contributi versati all’estero?

Come riscattare i periodi di lavoro all’estero? È possibile?

La risposta è sì: se l’esperienza lavorativa è avvenuta in un paese membro dell’Unione Europea, grazie agli accordi di cooperazione internazionale. In questo caso, è solamente necessario inoltrare una domanda di ricongiunzione dei contributi all’Inps, che si occuperà di mettersi in contatto con gli enti previdenziali esteri.

In caso di occupazioni svolte in paesi extra UE, è necessario informarsi preventivamente presso l’Inps, se esistano degli accordi internazionali in vigore con tali paesi.

Il procedimento di recupero e unificazione dei contributi versati in paesi esteri diversi dall’Italia viene detto totalizzazione.

Presentare la domanda di ricongiunzione dei contributi

Quali sono le coordinate per presentare una domanda di ricongiunzione dei contributi? Vediamole insieme.

Chi? Possono presentare una domanda di ricongiunzione dei contributi tutti i lavoratori che abbiano svolto carriere prive di continuità. Ciò significa, in presenza di carriere frammentate e con versamenti dei contributi in diverse gestioni previdenziali.

Infatti, al momento del pensionamento, questi soggetti professionali incorreranno nella necessità di attuare un procedimento di riunificazione dei contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali durante la carriera lavorativa.

Cosa? Oggetto della ricongiunzione dei contributi possono essere tutti i contributi versati. Ciò significa che sono ritenuti validi i contributi a qualsiasi titolo all’interno della categoria dei contributi obbligatori. Ma non solo, sono considerati anche i contributi volontari (ad esempio nel caso dei liberi professionisti) e i contributi figurativi.

Dove? La domanda deve essere presentata presso l’ente previdenziale, ove si intende fare il trasferimento dei contributi.

Quando? Non esiste limite temporale per la presentazione della domanda: non c’è una scadenza: la domanda può essere inoltrata in qualsiasi momento.

Quante volte? La domanda di ricongiunzione può essere presentata una volta sola nel corso della vita assicurativa.

Eccezione: è possibile presentarne anche una seconda nel caso in cui questa interessi la stessa gestione della domanda precedente. È anche possibile nel caso in cui essa riguardi una gestione diversa da quella della prima richiesta, a patto che siano passati almeno 10 anni dalla domanda precedente.

Condizioni

Esistono delle condizioni particolari necessarie per poter accedere alla ricongiunzione dei contributi:

  • La condizione principale sine qua non è che il richiedente non deve aver utilizzato i contributi in questione per la liquidazione di una pensione diretta;
  • Un altro vincolo consiste nel fatto che, in caso di ricongiunzione in fondi diversi da quelli del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Fpld), il richiedente possa fare la ricongiunzione solo presso la gestione in cui risulta iscritto all’atto della domanda;
  • In caso la gestione sia diversa da quella di iscrizione, è prevista la necessità della sussistenza di almeno otto anni di contribuzione;
  • Nello stesso caso del precedente vale il vincolo di almeno cinque anni di contribuzione. Questo avviene in caso di versamenti al Fdlp dell’Inps nel periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda.

Oneri economici legati alla ricongiunzione

Quanto costa fare una ricongiunzione dei contributi?

La ricongiunzione dei contributi è detta anche onerosa perché, a differenza della totalizzazione e del cumulo, è una pratica onerosa. Questo significa che comporta degli oneri economici. Essa è, in realtà, stata gratuita fino al 30 luglio 2010, mentre è diventata a pagamento con la legge di conversione 122/2010.

Gli oneri economici previsti sono:

Una somma pari al 50% della differenza tra l’onere di ricongiunzione e l’ammontare dei contributi trasferiti, ai quali va aggiunto il tasso di interessa annuo del 4,5%.

Da quanto appena visto, gli oneri economici legati alla ricongiunzione dipendono strettamente da:

  • Onere di ricongiunzione,
  • Collocazione temporale dei contributi,
  • Gestioni in cui si collocano i periodi oggetto di ricongiunzione.

→ In caso di anzianità, il calcolo viene effettuato per riserva matematica, ovvero moltiplicando il beneficio pensionistico ottenuto dall’operazione per i coefficienti attuariali specificati dalla legge. Questi sono variabili a seconda della gestione, dell’età, del sesso e dell’anzianità contributiva dell’interessato.

→ Qualora i periodi oggetto di ricongiunzione interessino il sistema contributivo, l’onere economico va calcolato prendendo in considerazione la corrispondente aliquota contributiva. Ciò significa che il calcolo va eseguito moltiplicando la retribuzione soggetta a contribuzione obbligatoria dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda per l’aliquota contributiva prevista dalla gestione in cui è stata richiesta la ricongiunzione. L’onere va, poi, rapportato al periodo da ricongiungere.

☝ Per ottenere un prospetto dell’ammontare dell’onere economico legato alla ricongiunzione dei contributi, l’Inps mette a disposizione un simulatore di calcolo.

L’importo dovuto e il metodo di pagamento, tuttavia, vengono comunicati nella lettera di accoglimento dell’ente previdenziale presso cui è stata inoltrata la domanda di ricongiunzione.

Attenzione! Non è necessario effettuare la ricongiunzione una volta ricevuta la lettera di accoglimento, né si incorre in sanzioni se non si porta a termine il procedimento. Infatti, se il pagamento non ha luogo, la ricongiunzione semplicemente non avviene.

La ricongiunzione gratuita

La ricongiunzione dei contributi è non onerosa, quindi gratuita, solo in un caso. Questo si manifesta se il richiedente è un dipendente pubblico e in passato era attivo professionalmente presso un ente statale, che poi è stato chiuso.

Egli, quindi, deve essere stato ricollocato presso un altro ente statale, che abbia provveduto al versamento dei suoi contributi Inps.

Limitazioni alla ricongiunzione gratuita

A partire dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore delle novità in rapporto ai requisiti di accesso alla ricongiunzione non onerosa. Infatti, con la nota del 27/04/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state introdotte alcune modifiche al Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni. Queste prevedono che:

  1. La ricongiunzione gratuita per periodi lavorativi antecedenti all’anno 2013 sia possibile qualora i richiedenti abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di iscrizione e contribuzione a Inarcassa;
  2. Siano stati introdotti dei parametri specifici per il calcolo della quota di pensione in riferimento a periodi unificati tramite il metodo contributivo. Lo scopo è quello di prendere in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla reversibilità del trattamento ai superstiti.

Ricongiunzione contributi: è conveniente?

La ricongiunzione dei contributi è una pratica onerosa, che presuppone, dunque, certe spese. Tuttavia, essa risulta essere conveniente in specifiche situazioni.

La ricongiunzione dei contributi può, ad esempio, essere vantaggiosa per i lavoratori che incassano stipendi piuttosto elevati a fine carriera. Questi ultimi, infatti, potranno beneficiare delle regole di calcolo.

Inoltre, con cumulo e totalizzazione, l’età pensionabile di riferimento è la più elevata tra tutte le gestioni. Invece, nella ricongiunzione, c’è la possibilità di scegliere il fondo dove presentare la domanda. Questo implica la possibilità di scelta della gestione in base alle regole più convenienti per il richiedente.

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