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Costituzione di una S.p.a.: formare una Società per Azioni

Costituzione di una S.p.a.: formare una Società per Azioni

Da Virginia Fabris

Il 7 aprile 2021

Le imprese di medie e grandi dimensioni spesso assumono la forma giuridica societaria delle Società per Azioni, o S.p.a..

La preferenza per questo tipo di organizzazione di società di capitali è legata a svariati motivi. Tra questi compaiono la possibilità di limitare le responsabilità, oppure di operare un rapido trasferimento di azioni.

La costituzione di una S.p.a. è, dunque, un argomento di interesse per molte aziende. Ma come avviene?

Quali sono i procedimenti da mettere in atto e quali sono le condizioni per la costituzione che devono essere rispettate? Che informazioni deve contenere l’atto costitutivo? Quando e come deve essere inserito l’atto costitutivo nel registro delle imprese?

Vediamolo insieme.

Cos’è una S.p.a.? Definiamo la Società per azioni

S.p.a. è un acronimo per Società per Azioni. Con questa denominazione si intende definire una tipologia di società di capitali, insieme alle S.r.l. e alle S.a.p.a., all’interno della quale le partecipazioni dei soci sono espresse sotto la forma di azioni.

La S.p.a. è la forma societaria prescelta dalle imprese di medie e grandi dimensioni, sia a capitale pubblico, che privato. Nelle Società per Azioni il capitale sociale si concretizza in azioni le quali, a loro volta, si realizzano nel frazionamento in un dato numero di titoli.

La forma giuridica societaria della S.p.a. può risultare vantaggiosa, in quanto in essa la responsabilità dei soci è limitata. Infatti, essa si limita al versamento della sola quota di partecipazione e alla presenza attiva in organizzazioni di tipo corporativo negli istituti de:

  • L’assemblea;
  • Il consiglio di amministrazione;
  • Il collegio sindacale.

Si dice, infatti, che le S.p.a. posseggano un’autonomia patrimoniale perfetta. Questo significa che esse godono del massimo grado di autonomia patrimoniale, nel senso che le S.p.a. detengono un patrimonio completamente scisso da quello dei soci.

Questo è anche il motivo per cui gli stessi soci non sono tenuti a rispondere alle obbligazioni sociali legate alla Società per Azioni.

☝ Le S.p.a. sono regolamentate dagli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile.

Struttura finanziaria della S.p.a.

Le Società per Azioni costituiscono il modello più avanzato di organizzazione e finanziamento d’impresa. Per questo motivo, il regolamento della sua struttura finanziaria delle S.p.a. è essenziale.

A questo proposito, con il D.L. 6/03, sono stati ampliati i canali di apporto di risorse, ovvero di finanziamento per le Società di Capitali.

Tipologie di S.p.a.

Esistono tre tipologie di S.p.a., ovvero:

  • S.p.a. a modello aperto (facenti ricorso al mercato di capitali a rischio*) quotata;
  • S.p.a. a modello aperto (facenti ricorso al mercato di capitali a rischio) non quotata;
  • S.p.a. a modello chiuso.

*società che fanno ricorso al mercato di capitali a rischio, secondo il comma 1 dell’articolo 2325-bis del Codice Civile sono: “le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati [e qui si fa riferimento alle quotate] o diffuse fra il pubblico in misura rilevante”.

Caratteristiche fondamentali

Le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono le S.p.a. sono:

  • L’intenzione di limitare il rischio;
  • La partecipazione dei soci sottoforma di azioni;
  • L’organizzazione societaria sotto forma di corporazione normativa, ovvero la presenza di un legislatore che impone la distribuzione dei poteri in modo rigido tra i diversi organi.

Attenzione! Dovesse venir meno anche una sola delle condizioni precedenti, decade il diritto a considerare l’organizzazione una S.p.a. In questo caso non sarà possibile applicabile la regolamentazione prevista per le Società per Azioni.

Quali sono i prerequisiti per la costituzione di una S.p.a.?

Secondo il Decreto Legge 91/2014, convertito, poi, nella norma n. 116/2014, per poter costituire una S.p.a. è necessario essere in possesso di determinati prerequisiti.

Innanzitutto, è necessario anche che siano rispettate tutte le condizioni legislative e le autorizzazioni normative per la costituzione delle Società per Azioni.

Inoltre, è necessario detenere un capitale sociale minimo di 50.000 euro (di 120.000 euro fino al 2014). Quindi, deve avvenire la sottoscrizione del capitale sociale.

☝ Il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero.

In aggiunta, deve essere effettuato il versamento del 25% dei conferimenti in denaro da effettuarsi presso una banca. Nel caso in cui sussista un unico socio fondatore, è necessario che egli provveda a versare l’intero ammontare dei conferimento in denaro.

☝ I conferimenti in denaro vanno versati antecedentemente alla stipula dell’atto costitutivo.

👀 Tutte le precedenti condizioni devono sussistere al momento della redazione dell’atto costitutivo da parte del notaio. Sono previste solo alcune eccezioni, corrispondenti a determinate autorizzazioni rilasciabili in seguito alla stipula dell’atto stesso.

Adempimenti necessari

Gli adempimenti necessari per operare una valida costituzione di una S.p.a. sono quattro, ovvero:

1. La stipulazione di un contratto associativo tra due o più persone oppure, in caso di S.p.a. unipersonale, ovvero con un unico socio, di un atto unilaterale;

2. La redazione di due documenti:

  • Un atto costitutivo, tramite cui si esplicita la volontà di costituzione della società e si rendono esplicite le informazioni centrali riguardo alla società, quali:
    • Generalità dei soci;
    • Generalità di eventuali promotori;
    • Denominazione sociale;
    • Sede principale;
    • Sedi secondarie;
    • Oggetto sociale;
    • Ammontare del capitale sottoscritto;
    • Ammontare del capitale versato;
    • Numero delle azioni emesse;
    • Valore nominale delle azioni;
    • Modalità di emissione delle azioni;
    • Modalità di circolazione delle azioni;
    • Valore dei crediti conferiti;
    • Valore dei beni conferiti;
    • Norme sulla ripartizione degli utili;
    • Benefici dei soci;
    • Sistema amministrativo adottato (riferimento anche alla suddivisione dei poteri, del tipo di rappresentanza, dei membri del collegio sindacale, dei primi amministratori e, qualora previsto, anche del responsabile del controllo contabile);
    • Regole riguardanti l’agire comune;
    • Spese di costituzione a carico della società, ecc.;
    • Eventuale durata della società;

☝ L’omissione di una di queste indicazioni, legittima il rifiuto del notaio di stipulare l’atto costitutivo.

  • Uno statuto per atto pubblico, che deve contenere le normative e le convenzioni legali che regolano l’organizzazione e la modalità di funzionamento della società; anche questo documento deve essere redatto tramite atto pubblico.

☝ In caso di mancata presentazione dei documenti, il procedimento di costituzione della S.p.a. incorrerà a nullità.

3. Il deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese. In seguito a ciò, è necessario effettuare l’iscrizione della società nello stesso registro.

👀 È dopo quest’ultimo atto che alla società è conferita personalità giuridica.

Attenzione! Il deposito dell’atto costitutivo da parte del notaio deve avvenire entro 20 giorni dalla sua ricezione e deve avvenire presso l’ufficio del registro delle imprese.

In caso di inadempimento della registrazione entro il termine sopra riportato, gli amministratori nominati nell’atto costitutivo sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Oltre a ciò, il notaio è tenuto a svolgere un’attività di controllo della legalità dell’atto, ovvero della sua conformità alle normative vigenti.

4. La dimostrazione di detenere un capitale sociale minimo di 50.000 euro e l’obbligo di versamento da parte dei soci di almeno il 25% dei conferimenti in denaro.

S.p.a.: quando acquista personalità giuridica?

Come già accennato, la S.p.a. gode di personalità giuridica. Questo significa che essa gode di piena e perfetta autonomia patrimoniale.

L’acquisto della personalità giuridica, però, avviene in un preciso momento, ovvero al momento dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. A questo punto si verifica anche la separazione patrimoniale: è il momento in cui il patrimonio della società e quello dei soci vengono divisi.

A seguito di questi atti, dunque, la S.p.a. assume ufficialmente una personalità giuridica secondo quanto esposto dall’articolo 2331 del Codice Civile.

👀 Nel tempo che intercorre tra la stipula dell’atto costitutivo e la sua iscrizione nel registro delle imprese, la responsabilità giuridica viene fatta ricadere su chi ha redatto il documento e chi è noto aver dato l’ordine.

Nullità della S.p.a.

Esistono dei casi in cui la S.p.a. può incorrere a nullità.

Prima della registrazione della società nel registro delle imprese valgono le normali cause di nullità espresse dagli articoli 1418 e seguenti del Codice Civile. Dopo l’iscrizione, invece, si devono seguire le indicazioni dell’articolo 2332 del Codice Civile, che afferma:

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità può essere pronunciata soltanto nei seguenti tre casi:

  1. Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
  2. Illiceità dell'oggetto sociale;
  3. Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale”.

☝ L’attestazione di nullità della S.p.a. non mina la validità delle operazione e degli atti compiuti a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese. Infatti, la dichiarazione di nullità riguarda solo il futuro, non gli atti passati.

😊 La nullità è sanabile. Sanare una nullità è possibile tramite la modifica dell’atto costitutivo, che deve essere approvata e confermata con la maggioranza all’assemblea straordinaria della società.

I patti parasociali

I patti parasociali sono patti stipulati tra i soci della società e hanno lo scopo di regolamentare i comportamenti degli stessi.

I patti parasociali possono fornire regole riguardo ad ambiti come la gestione della società e il suo finanziamento, la durata minima della relazione tra soci e la modalità di liquidazione della società.

Essi sono vincolanti, ovvero impongono il rispetto reciproco da parte dei soci. Tuttavia ad essi rimane estranea la società, cioè sono messi a punto tra i soci soltanto. Ciò significa che, in caso di inadempimento contrattuale da parte di uno dei partecipanti, sarà previsto solo l’obbligo di risarcimento del danno nei confronti delle controparti. Infatti, rimarrà intaccato il legame che lega la parte inadempiente alla società.

I patti parasociali sono suddivisibili in tre categorie:

  1. Patti parasociali realizzati nell'interesse proprio dei soci. Questi riguardano, ad esempio, l’obbligo di restare all’interno della società per un dato periodo di tempo minimo, ecc.
  2. Patti parasociali redatti nell'interesse della società. Questi riguardano, ad esempio, la previsione di conferimento di ulteriori mezzi finanziari negli anni successivi.
  3. Patti parasociali che, seppur non intervenendo ad obbligare direttamente la società, ne alterano l'attività in maniera sostanziale. Questi riguardano, ad esempio, l’imposizione dell’impegno per i soci a non esercitare il loro diritto di voto in specifiche situazioni, allo scopo di non creare pressioni decisionali sugli altri soci.

Possono esistere anche altri tipi di contratti parasociali. Tuttavia, questi devono sempre rientrare nello statuto legale della Società per Azioni. Questo significa che, in caso di modifica del tipo legale della S.p.a., ai patti non può essere concessa autorizzazione e validità.

👀 I patti parasociali possono avere anche una durata predefinita e predeterminata.

Esistono due tipi di patti parasociali particolarmente conosciuti e gettonati:

  1. Patti di blocco, ovvero in cui le parti, in caso di volontà di vendita di azioni, sono prima obbligati a concedere la prelazione alle controparti;
  2. Patti di sindacato, ovvero in cui le parti si accordano per la parità di voto in sede di assemblea; la decisione sarà presa in base alla volontà della maggioranza (per numero di azioni possedute).

👥 Si noti che ogni socio non detiene alcun potere decisionale, di amministrazione e di controllo diretto, ma gode solo del diritto di voto. Infatti, il suo peso in assemblea è direttamente proporzionale al capitale sociale da lui sottoscritto e, al contempo, al numero delle azioni da lui possedute.

Quali sono le fasi del processo di costituzione di una S.p.a.?

Per operare una corretta costituzione di una S.p.a. è necessario seguire quattro fasi:

1. Fase I: presentazione dell’intenzione di costituzione della S.p.a. presso il notaio. Il programma di costituzione deve essere redatto dai promotori, ovvero dai soggetti che hanno ideato l’iniziativa e deve contenere le loro intenzioni, nonché le principali disposizioni da far rientrare nell’atto costitutivo.

In esso deve anche essere indicato quando si intende stipulare quest’ultimo à la volontà di costituire una S.p.a. è resa pubblica.

2. Fase II: adesione dei soci tramite esecuzione di un atto pubblico oppure tramite redazione di una scrittura privata autenticata. La prova di adesione dovrà fornire le generalità della società e il numero delle azioni sottoscrittevi. In questa fase vanno anche versati i conferimenti in denaro (25% per socio).

3. Fase III: convocazione della cosiddetta “assemblea costituente”, ovvero dell’assemblea dei soci. Questa riunione è tenuta a scopo di consulto per ponderare l’effettiva presenza delle condizioni necessarie per poter costituire una S.p.a.. In questa sede va, quindi, valutato e deliberato il contenuto dell’atto costitutivo.

☝ In questa fase è ancora possibile apporre modifiche al programma di costituzione, tuttavia, per poter fare ciò, è necessario un voto unanime dei sottoscrittori;

4. Fase IV: stipula vera e propria dell’atto costitutivo.

Attenzione! Le obbligazioni e le spese assunte dai promotori verranno rimborsate in caso di costituzione della S.p.a.. Tuttavia, in caso di mancata costituzione della Società di Capitali, esse rimarranno a carico dei promotori.

Modalità di costituzione di una S.p.a.

Secondo il Codice Civile, esistono due modalità di costituzione di una S.p.a.:

  1. Costituzione simultanea → gli aspiranti soci provvedono alla stipulazione subitanea dell’atto costitutivo e si obbligano alla sottoscrizione dell’intero capitale sociale;
  2. Costituzione per pubblica sottoscrizione → il capitale sociale viene raccolto tra il pubblico mediante un procedimento complesso; solo al termine di quest’ultimo viene stipulato l’accordo.