Come si calcola l’Ires: tutte le istruzioni da seguire

Come si calcola l’Ires: tutte le istruzioni da seguire

Da Virginia Fabris
Il 30/03/21

Il calcolo dell’Ires non è una delle operazioni contabili più semplici e lineari da compiere. Al contrario, essendo l’Ires una delle forme di tassazione più gravose, risulta un procedimento molto complesso. Per questo motivo, spesso risulta necessario rivolgersi ad un commercialista per il calcolo al fine di evitare di commettere errori durante l’intero processo.

Anche qualora ci si affidi ad un professionista per la gestione contabile, può risultare, tuttavia, utile comprendere i meccanismi di calcolo dell’Imposta sul Reddito delle Società.

Nel seguente articolo ti forniremo tutte le informazioni necessarie per capire non solo come si calcola l’Ires, ma anche di che tassa si tratta e chi la deve pagare.

Che cos’è l’Ires?

Ires è un acronimo che sta per Imposta sul Reddito delle Società. Si tratta di un’imposta applicata alle Società di Capitali italiane.

Questa imposta è in vigore dal 2003, quando fu istituita per mezza della Riforma Fiscale Tremonti. Essa, tuttavia, fino al 2008, era nota sotto la denominazione di Irpeg (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche). Il cambiamento è avvenuto in seguito al tentativo di allineamento del sistema finanziario italiano al sistema tributario europeo.

Come l’Irap, anche l’Ires è una tassa che va versata da chiunque svolga un’attività d’impresa ed è applicata ad enti e società, ovvero alle imprese che si costituiscono in forma societaria. Essa deve essere pagata sul loro utile fiscale.

Chi deve pagare l’Ires?

L’Ires deve essere pagato dai soggetti passivi definiti dall’articolo 73 del TUIR. Questi corrispondono a:

  • Società di Capitali, come S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.;
  • Cooperative;
  • Società di Mutua Assicurazione;
  • Enti, sia pubblici che privati, compresi i trust.

Per essere più precisi, è possibile suddividere i soggetti passivi in 3 categorie, ovvero:

  1. Enti e Società di Capitali residenti in territorio italiano che si occupano di attività commerciali;
  2. Enti e Società di Capitali non residenti in Italia, ma che svolgono nel paese almeno una parte dell’attività;
  3. Enti non commerciali pubblici e privati diversi dalle società residenti in territorio italiano che non esercitano attività esclusivamente commerciali.

Quali sono i criteri per l’individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell’Ires?

I criteri applicati per l’individuazione delle categorie di soggetti passivi tenute al pagamento dell’Ires sono fissati dall’articolo 73 del TUIR. Questi sono:

  • Il criterio di residenza, secondo il comma 3 dell’articolo 73;
  • Il criterio di oggetto dell’attività, secondo il comma 4/5 del TUIR.

Come si calcola l’Ires?

Per capire quanto bisogna pagare di Ires è necessario svolgere due passaggi:

  1. Determinare la base imponibile;
  2. Applicare l’aliquota Ires alla base imponibile.

Determinazione della base imponibile

Per eseguire il calcolo dell’Ires c’è bisogno di determinare una base imponibile. Infatti, l’Ires risulterà dall’applicazione dell’aliquota di riferimento a questa base imponibile.

La determinazione della base imponibile avviene seguendo un metodo diverso in base al tipo di soggetti passivi presi in considerazione. Vediamo di seguito le diverse casistiche:

→ Per Società ed Enti Commerciali Residenti

La determinazione della base imponibile per Società ed Enti Commerciali residenti avviene su qualsiasi tipo di reddito d’impresa (da qualsiasi fonte).

Per il calcolo si parte dalla presa in considerazione del valore dell’utile di esercizio registrato nel conto economico.

In questo caso, poi, il TUIR prevede particolari percentuali di deducibilità (relative, ad esempio, ai costi di rappresentanza o di telefonia, e così via). In base all’entità di queste ultime sarà, dunque, necessario effettuare una rettificazione del valore a posteriori.

→ Per Società ed Enti non Commerciali Residenti

La determinazione della base imponibile per Società ed Enti non Commerciali Residenti avviene sui soli redditi prodotti in territorio italiano.

Anche in questo caso, si deve partire dal valore dell’utile di esercizio registrato nel conto economico. Però, in questo caso, bisogna tenere conto della natura dei soggetti professionali in questione, perché questa differenza determina le diversità nella determinazione della base imponibile.

Infatti:

  • Se si tratta di Società di Capitali ed Enti Commerciali non Residenti ma che hanno un’organizzazione stabile su territorio italiano, i criteri per la determinazione della base imponibile sono uguali a quelli validi per le Società Commerciali Residenti.
  • Se si tratta di Società di Capitali ed Enti Commerciali non Residenti ma che non hanno un’organizzazione stabile su territorio italiano, la determinazione della base imponibile sottostà alle regole imposte dal TUIR in materia di Irpef;
  • Se si tratta di Società non Residenti ed Enti non Commerciali, la determinazione della base imponibile sottostà alle regole previste per gli Enti non Commerciali Residenti.

→ Per Società ed Enti non Commerciali

In questo caso, i riferimenti normativi validi per la determinazione della base imponibile per Società ed Enti non Commerciali sono gli articoli 143-149 del TUIR.

La base imponibile, in questo caso, si determina applicando le regole previste per le persone fisiche. Infatti, il reddito complessivo questa volta risulta dall’insieme delle singole categorie reddituali sottoposte alla normativa relativa all’Irpef.

Applicazione dell’aliquota Ires alla base imponibile

Esiste un’aliquota fissa per legge che deve essere applicata alla base imponibile del reddito riportato nel conto economico.

Questa, dal 1° gennaio 2017, corrisponde al 24%. Fino al 31 dicembre 2016, era, invece, al 27,5%.

Gli step successivi

Una volta concluse queste procedure, il calcolo effettivo dell’Ires segue i seguenti passaggi:

Step 1aggiungere le variazioni fiscali in aumento all’utile lordo. L’utile lordo consiste nella differenza tra i ricavi e i costi sostenuti da un’azienda per la produzione di un bene o la messa a disposizione di un servizio.

Step 2 → al risultato del passaggio precedente vanno, a questo punto, sottratte le variazioni fiscali in diminuzione e anche le perdite fiscali relative all’esercizio precedente.

Step 3applicazione dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), ovvero la deduzione del reddito imponibile netto ottenuta dalla moltiplicazione della base imponibile per un’aliquota fissata all’1,3%.

Sarà con questo ultimo calcolo che si otterrà esattamente l’utile netto ai fini Ires.

Novità per il calcolo dell’Ires 2021

Dal 2021 è entrata in vigore un’importante novità, chiamata Ecobonus 2021. L’Ecobonus consiste in un bonus fiscale che consente di operare una detrazione fino al 75% per lavori finalizzati al risparmio e all’efficienza energetici negli edifici.

Le detrazioni possono essere applicate, ad esempio, a spese sostenute per l’acquisto di pannelli solari o per la produzione di acqua calda.

Modalità di pagamento dell’Ires

Il versamento dell’Ires avviene tramite la compilazione del Modello F24, disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel modello sono da inserire determinati codici di tributo, quali:

  • 2001 per l’acconto della prima rata di Ires;
  • 2002 per l’acconto della seconda rata o pagamento in un'unica soluzione;
  • 2003 per il saldo Ires;
  • 2004 per l’addizionale;
  • 1668 per gli interessi di pagamento dilazionato con importo rateizzabile;
  • 1132 per la plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata;
  • 1990/8918 per il ravvedimento operoso per il mancato pagamento dell’Ires.

Scadenze

Le attuali scadenze per il pagamento dell’Ires sono:

16 giugno per quel che riguarda il primo acconto dell’anno di riferimento (corrispondente al 40%) e il saldo relativo all’anno precedente.

30 novembre, invece, per il versamento del secondo acconto (corrispondente al 60%).

Deducibilità e detrazioni

L’argomento delle detrazioni in materia Ires è piuttosto complesso. Soprattutto perché le deduzioni applicabili alla base imponibile sono variabili in base all’anno di riferimento. Ad esempio, è possibile che:

  • I costi del carburante per le autovetture siano considerati deducibili al 20%;
  • Le multe non siano deducibili;
  • I compensi agli amministratori, se non ancora pagati, ma risultanti in bilancio non siano deducibili.

Ora che sei più esperto in materia Ires, sei pronto a confrontarti con il calcolo di questa tassa? In caso di dubbi o difficoltà, richiedi il nostro parere, il nostro personale sarà felice di darti una mano. Lascia un commento nella sezione apposita sottostante!

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