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Fattura differita > La resa dei conti a fine mese

Da Virginia Fabris
Il 21/04/21

La fattura differita è uno dei tipi di fattura previsti dal fisco italiano per la registrazione di cessioni di beni o di erogazioni di servizi.

Vediamo in questo articolo in cosa consiste questa tipologia di fattura e quando può essere emessa.

Fattura differita: cos’è? Una definizione

La fattura differita è un tipo di fattura che viene emessa per attestare la compravendita di beni o l’erogazione di servizi in un momento diverso da quello nel quale è avvenuta la transazione effettiva.

La fattura differita può contenere svariati documenti ricevuti in un dato periodo di tempo. Infatti, la fattura differita è detta anche fattura riepilogativa, perché consente di riassumere in un unico documento fiscale tutti i pagamenti ricevuti nel mese solare precedente da un dato cliente. In poche parole, può essere emessa una sola fattura differita per più cessioni di beni o prestazioni di servizi, nel caso in cui essi siano avvenuti nello stesso mese solare.

Fattura differita: come e quando si emette?

La fattura differita prevede la stessa modalità di emissione della fattura ordinaria.

Se, infatti, il soggetto emittente la fattura è esonerato dall’obbligo di applicazione della fatturazione elettronica, egli dovrà solamente emettere la fattura in formato cartaceo o PDF. Se, invece, il soggetto emittente è legato all’obbligo di fatturazione elettronica, sarà necessario emettere la fattura in formato XML e inviarla al Sistema di Interscambio.

La scadenza per la fattura differita è: il giorno 15 del mese successivo a quello in cui vengono eseguiti i pagamenti relativi ad un bene venduto o ad un servizio erogato. L’indicazione del mese di riferimento dell’operazione è necessaria ai fini della liquidazione IVA (con riferimento agli articoli 21 e 23 del DPR n. 633/1972). Anche il periodo esatto in cui la compravendita del bene o l’erogazione del servizio ha avuto luogo deve trovare menzione nella fattura ai fini della liquidazione dell’IVA. Infatti, legalmente, l’IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo.

☝ La fattura differita differisce dalla fattura immediata perché quest’ultima deve necessariamente essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione della relativa operazione.

Fattura differita → per i beni

Se l’oggetto della fattura (ovvero della transazione da registrare) è una compravendita di beni, è necessario provarne l’avvenuta consegna. Ecco perché è necessario includere nella fattura riepilogativa anche i vari DDT (Documenti di Trasporto) relativi ad ogni consegna.

👀 Nel caso in cui il bene in oggetto sia un bene comunitario, da tenere in considerazione è la data in cui il bene è stato inviato.

Fattura differita → per i servizi

La fattura differita è applicabile ai servizi solo a partire dal 2013. Però, perché la fattura riepilogativa per i servizi assuma validità fiscale, è necessario che anche in questo caso in essa sia inclusa l’idonea documentazione che certifichi l’effettiva messa in atto del servizio. I documenti che devono essere inclusi possono essere i seguenti:

  • La ricevuta fiscale;
  • Il contratto;
  • La nota di consegna;
  • La relazione professionale, ecc.

In questi documenti è necessario che sia identificata chiaramente la natura della prestazione fornita. Fondamentali, in questo contesto, sono: la data e le parti contraenti, nonché una descrizione della prestazione stessa.

👀 Nel caso in cui il servizio venga erogato nei confronti o da parte di un soggetto residente in un altro paese, allora la fattura da emettersi è quella non soggetta a IVA secondo quanto attestato dall’articolo 7-ter della Legge n. 633/1972.

Fattura differita e fattura super differita: le differenze

Nell’ambito della fattura differita c’è da fare una piccola precisazione. Oltre a quest’ultima, infatti, esiste una fattura detta fattura super differita.

La fattura super differita è una variante speciale prevista nel contesto di operazioni triangolari di beni interne. Ciò significa che la fattura super differita entra in gioco in caso di cessione di beni o servizi ad un soggetto terzo che agisce facendo le veci del cliente primario nel contesto di una transazione di beni o erogazione di servizi.

In questo caso, l’emittente può inviare una fattura super differita al proprio cliente entro il termine del mese successivo a quello della consegna del bene o l’erogazione del servizio. Dunque, per fare chiarezza:

→ La fattura differita = va inviata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione;

→ La fattura super differita = va inviata entro la fine del mese successivo a quello della consegna o dell’erogazione.

Operazioni per le quali è applicabile la fattura differita

Le operazioni per le quali è applicabile la fattura differita è:

  • Prestazioni di servizi in Italia.
  • Prestazioni di servizi in altri stati dell’Unione Europea → come detto: è possibile emettere fattura differita per prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972.
  • Cessioni di beni in Italia.
  • Cessioni di beni in altri stati dell’Unione Europea → in caso di cessioni di beni intracomunitarie: valgono le medesime regole previste per l’Italia. La data di riferimento è quella di partenza del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia (o dall’altro Stato membro per quanto riguarda gli acquisti).

Fattura differita elettronica

La fattura differita può essere redatta e inviata usando un software di fatturazione elettronica. I parametri rimangono gli stessi; con l’introduzione della fattura elettronica in materia di fatture differita è stato convenuto che la data di emissione di una qualunque fattura debba coincidere con la data di cessione dei beni o di erogazione dei servizi (Circolare 14/E del 2019). Dunque la fattura differita costituisce un’eccezione.

☝ Molto spesso si incorre nel dubbio: quale data registrare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” nel caso di più cessioni di beni o più prestazioni di servizi. La chiarificazione a riguardo è stata fornita dall’Interpello n. 389 del 2019. In esso sono presentate le seguenti alternative:

  • Data dell’ultimo DDT o documento corrispondente idoneo all’attestazione dell’avvenuta prestazione;
  • Data di fine mese (del mese in cui sono state effettuate le operazioni);
  • Data di trasmissione al SdI della fattura, qualora essa sia contestuale alla sua emissione (ovvero che può corrispondere ad un giorno qualsiasi compreso tra la data dell’ultimo DDT riportato in fattura e il giorno 15 del mese successivo).

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