La fattura differita prevede la stessa modalità di emissione della fattura ordinaria.
Se, infatti, il soggetto emittente la fattura è esonerato dall’obbligo di applicazione della fatturazione elettronica, egli dovrà solamente emettere la fattura in formato cartaceo o PDF. Se, invece, il soggetto emittente è legato all’obbligo di fatturazione elettronica, sarà necessario emettere la fattura in formato XML e inviarla al Sistema di Interscambio.
La scadenza per la fattura differita è: il giorno 15 del mese successivo a quello in cui vengono eseguiti i pagamenti relativi ad un bene venduto o ad un servizio erogato. L’indicazione del mese di riferimento dell’operazione è necessaria ai fini della liquidazione IVA (con riferimento agli articoli 21 e 23 del DPR n. 633/1972). Anche il periodo esatto in cui la compravendita del bene o l’erogazione del servizio ha avuto luogo deve trovare menzione nella fattura ai fini della liquidazione dell’IVA. Infatti, legalmente, l’IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo.
☝ La fattura differita differisce dalla fattura immediata perché quest’ultima deve necessariamente essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione della relativa operazione.