Se l’azienda svolge delle compravendite a livello internazionale, il documento di trasporto resta un documento importare da presentare, sempre nell’ottica di avvalersi della fatturazione differita, quando possibile. E ovviamente ancora più importante, come atto comprovato di consegna della merce.
Se si tratta delle cessioni all’esportazione, non è contemplata la redazione del documento di trasporto per due ragioni principali:
- la legge non impone più l’obbligo di scortare i beni transitanti sulle piattaforme internazionali da un documento di accompagnamento
- nel momento in cui le merci passano alla dogana, è richiesta la presentazione della fattura immediata.
Soprattutto, se consideriamo il secondo caso, il documento di trasporto dovrà essere compilato solo nel caso in cui più controparti sono interessate dall’operazione, come, per esempio, nelle esportazioni tramite commissionario o esportazioni triangolari).
Infatti, sarà il commissionario o il promotore della triangolazione a occuparsi di redigere la fattura una volta che le merci sono passate alla dogana, per poter finalizzare le formalità relative all’esportazione.
Bisognerà specificare sul documento di trasporto anche l’indirizzo del paese estero, il tipo di beni e il tipo di operazione.