Con la Legge di Bilancio 2021, in particolare tramite l’articolo 1, commi dal 1109 al 1115, è stata modificata la normativa in materia di obbligo di redazione dello scontrino elettronico.
L’obbligo di emettere lo scontrino elettronico nel 2021 prevede che gli esercenti debbano memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri per via telematica.
Esistono delle regole imposte dall’Agenzia delle Entrate che definiscono anche le tecniche specifiche da utilizzare per effettuare tali operazioni correttamente. Infatti, da impiegarsi sono registratori telematici appositi: l’obbligo di munirsi di tale equipaggiamento considerato idoneo alla registrazione e alla trasmissione dei dati riguardanti i corrispettivi giornalieri è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. Precedentemente a questo limite era stato previsto un periodo di moratoria al fine di favorire l’adattamento graduale degli esercenti alla nuova modalità introdotta.
Il 23 dicembre 2020 è stata effettuata una proroga da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’obbligo di adeguamento alle nuove metodologie previste per l’incasso telematico fino al 1° aprile 2021. Tuttavia, il 30 marzo 2021, a ridosso, quindi, del limite temporale imposto, è stato, poi, pubblicato un nuovo provvedimento che ha nuovamente prorogato la scadenza per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà dello scontrino elettronico, portandola questa volta al 1° ottobre 2021.
Con la Legge di Bilancio 2021 sono state modificate anche le normative in materia di sanzioni relative ad un’errata emissione dello scontrino elettronico (tardiva o mancata trasmissione). Le novità in questo contesto sono le seguenti:
- Se tardiva o mancata registrazione o trasmissione dei dati (dati errati o incompleti) dei corrispettivi giornalieri sullo scontrino elettronico → si applica una sanzione corrispondente al 90% dell’imposta.Se la violazione avviene in due diversi momenti, si applica comunque un’unica sanzione.
- Se tardiva o mancata registrazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri sullo scontrino elettronico, ma senza che vi siano state ripercussioni sulla corretta liquidazione del tributo (ovvero se la violazione è solo formale) → la sanzione prevista corrisponde all’importo fisso di 100 euro;
- Se sussistono 4 violazioni effettuate in giorni diversi nel corso di 5 anni → è prevista una sanzione accessoria equivalente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo di tempo che può variare da 3 giorni ad 1 mese. Se le violazioni riguardano importi di ammontare superiore a 50.000 euro, la sospensione prevista può variare da 1 a 6 mesi;
- Se manchevolezze nell’utilizzo dei registratori di cassa telematici:
- Se mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici → sanzione corrispondente anche in questo caso al 90% dell’imposta;
- Se mancata effettuazione della manutenzione dei registratori di cassa automatici (mancata verifica periodica) → sanzione il cui ammontare oscilla da 250 a 2000 euro;
- Semancata installazione del registratore di cassa telematico → si rischia una sanzione compresa tra 1000 e 4000 euro;
- Se manomissione dei registratori di cassa telematici → sanzione il cui ammontare può raggiungere i 12.000 euro, con un minimo di 3.000 euroSe il fatto costituisce reato, alla sanzione si aggiunge l’applicazione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo che va da 15 giorni a 2 mesi. In caso di comportamento recidivo, la sanzione è incrementata da 2 a 6 mesi.
☝ La memorizzazione dei dati deve essere svolta su base giornaliera, mentre la trasmissione degli stessi può essere eseguita entro 12 giorni.
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