Documento di valutazione dei rischi ambientali: come si fa?

Documento di valutazione dei rischi ambientali: come si fa?

Da Virginia Fabris
Il 31/05/21

La saluta dei lavoratori è importante, se non fondamentale per garantire un buon clima lavorativo e, dunque, una buona predisposizione alla produttività d’impresa.

Al fine di sviluppare adeguate misure di prevenzione e una buona strategia di attuazione delle stesse per garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, il dipartimento HR deve redigere  il Documento di Valutazione dei Rischi. Ma cos’è e come si sviluppa in modo adeguato?

Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento che riporta la mappatura dei rischi ambientali che possono minare la salute e la sicurezza dei lavoratori all’interno di un’azienda.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato istituito dal Decreto Legislativo 626/1994 ed è stato successivamente ampliato nelle sue funzioni dal Decreto Legislativo 81/2008. In entrambi i decreti è stata riportata la direttiva europea sulla prevenzione dei rischi professionali.

Dunque, in poche parole, il DVR è la trasposizione per iscritto della valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori resa obbligatoria per ogni datore di lavoro. Si tratta di una misura preventiva che costituisce la base su cui va sviluppata l’organizzazione aziendale, dal momento che permette di comprendere, pianificare e razionalizzare i fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro.

Il documento di valutazione dei rischi ambientali può venire richiesto in formato cartaceo o elettronico dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (articoli 17 e 28 del D. L. 81/2008). Il documento redatto deve essere tenuto a disposizione in azienda, pronto per la consultazione e la verifica anche da parte dell’organo di vigilanza.

☝L’ assenza del documento durante un controllo degli organismi di vigilanza sul posto di lavoro può comportare una sanzione.

✍ Il documento deve risultare chiaro e leggibile, sia dal punto di vista della formulazione (linguaggio utilizzato), che dal punto di vista del contenuto.

A questo riguardo, nel D. L. 106/2009, è espresso che il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere breve, semplice e comprensibile. Solo in questo modo esso potrà fungere da strumento idoneo a garantire l’intervento per promuovere le adeguate misure di prevenzione da tutti quei fattori potenzialmente pericolosi.

👥 Lo stesso D. L. afferma che spetta al datore di lavoro decidere riguardo alle modalità più opportune per la redazione del documento.

A cosa serve il Documento di Valutazione dei Rischi Ambientali?

Il Documento di Valutazione dei Rischi Ambientali ha lo scopo di tutelare la salute e garantire la sicurezza dei lavoratori.

Il Documento di Valutazione dei Rischi corrisponde, infatti, alla relazione finale di un procedimento articolato di analisi e di valutazione delle circostanze e degli indicatori ambientali legati ad un’azienda, con lo scopo di individuare tutti i possibili rischi per i dipendenti.

Questo procedimento è volto a ridurre o eliminare le componenti di rischio individuate in ambiente di lavoro. Dunque, l'obiettivo della Valutazione dei Rischi quello di permettere al datore di lavoro di organizzarsi, ovvero di predisporre i provvedimenti necessari per garantire la salvaguardia, la sicurezza e la salute dei propri lavoratori. Tali provvedimenti comprendono:

  • Misure di tutela generali;
  • Misure di tutela particolari;
  • Misure di emergenza.

Per chi è obbligatorio il Documento di Valutazione dei Rischi Ambientali?

Il DVR è obbligatorio per tutte le imprese o associazioni con più di un lavoratore. Secondo il D. L. 81/2008, infatti, il Documento di Valutazione dei Rischi Ambientali è obbligatorio per tutte le imprese e gli enti sia pubblici che privati.

In questa categoria comprese sono anche: la Pubblica Amministrazione, le Forze Armate, la Polizia, la Protezione Civile, le Strutture Giudiziarie e Penitenziarie, le strutture destinate all’ordine e alla sicurezza pubblici, gli istituti di istruzione o di educazione di qualunque grado (comprese le università), le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il DVR è da istituire anche per il personale navigante delle compagnie marittime o per i dipendenti delle compagnie aeree, ecc.

Il D. L. 81/2008 coinvolge nell’obbligo anche tutti i tipi di lavoratori. Dal decreto sono considerati lavoratori anche:

  • Lavoratori somministrati;
  • Lavoratori in distacco;
  • Lavoratori a progetto e collaboratori, sia coordinati che continuativi;
  • Lavoratori con prestazioni occasionali di tipo accessorio;
  • Lavoratori a domicilio (formazione e DPI);
  • Lavoratori a distanza;
  • Componenti dell’impresa familiare (articolo 230-bis, C. C.) e piccoli imprenditori (articolo 2083, C. C.) e soci di società semplici del settore agricolo.

Chi è tenuto a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi Ambientali?

Il Documento di Valutazione dei Rischi Ambientali deve essere redatto dal datore di lavoro. Non esiste possibilità di delega, sebbene egli possa essere affiancato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal medico competente, previa la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

Secondo quanto previsto dall’articolo 34 del D. L. 81/2008, il datore di lavoro può arrogarsi la facoltà di svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di protezione e prevenzione.

In tal caso, egli sarà tenuto ad inviare all’organo di vigilanza competente per territorio un’attestazione dell’avvenuta valutazione dei rischi e una dichiarazione dell’avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi, secondo l’articolo 28, comma 2 (ovvero la procedura standardizzata prevista dall’articolo 29, comma 5).

Quali sono le informazioni che devono essere contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi Ambientali?

Il Documento di Valutazione dei Rischi Ambientali deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter attuare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori in ambiente di lavoro. Deve, inoltre, indicare i ruoli, ovvero stabilire gli attori che devono implementare le misure stabilite.

Dal punto di vista contenutistico, il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

  • La valutazione di tutti i possibili rischi. Qui vanno specificati i criteri adottati per lo svolgimento della valutazione stessa, quali, ad esempio, eventuali norme tecniche di riferimento.

    Secondo la normativa, devono essere presi in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e per la salute, compresi:

    • Lo stress legato al lavoro;
    • I rischi per gruppi particolari di lavoratori;
    • Le lavoratrici in stato di gravidanza;
    • Le differenze di genere, di età e di origine.
  • L'individuazione di tutte le mansioni che possono potenzialmente esporre i lavoratori a dei rischi specifici. Queste attività richiederanno determinate abilità professionali riconosciute, ovvero di una precisa esperienza, o di un’adeguata formazione e un adeguato addestramento.
  • La segnalazione di tutte le misure preventive e di protezione da attuare. Vanno anche citati i mezzi e i dispositivi individuati per poter attuare tali misure.
  • Un programma di misure di protezione da implementare per garantire il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza.
  • L’individuazione delle procedure da mettere in atto perché siano implementate in modo efficace le misure concepite.
  • L’assegnazione dei ruoli ai responsabili per l’attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e di protezione. Per la ripartizione dei ruoli è necessario porre l’accento sulle competenze e sui poteri di cui una data figura professionale deve essere in possesso per poter svolgere la funzione assegnata in modo ottimale.
  • L’esplicitazione del nominativo del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, così come del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o per il rappresentante territoriale, così come del medico di riferimento competente che ha contribuito alla valutazione dei rischi.

La data da inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi Ambientali

Nell’articolo 28 del D. L. 81/2008 viene espresso che la data da inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi è la data certa, ovvero una data che dev’essere certificata da un ufficio pubblico o da un notaio.

Questa novità, entrata in vigore il 16 maggio 2009, è stata introdotta con l’intenzione di evitare il rischio che il documento risulti retrodatato.

Come svolgere la valutazione dei rischi? Un esempio

Come già accennato, al datore di lavoro è concessa la libertà di scegliere il metodo di valutazione dei rischi più opportuno per lui.

Uno dei metodi più utilizzati è il cosiddetto sistema matriciale. In questo sistema vengono associati tre valori, ovvero il rischio (R), un evento pericoloso (P) e un danno ad esso associato (D). Il rischio è determinato dalla probabilità di verificarsi dell’evento pericoloso moltiplicato per l’entità del danno ad esso associato. Il valore numerico ottenuto viene, dunque, confrontato con i valori registrati in uno schema di riferimento, quali: “trascurabile”, “basso”, “medio” e “elevato”.

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