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Fattura e scontrino elettronico per il regime forfettario

Da Giorgia FrezzaIl 27/04/21

La manovra 2020 ha cambiato le carte in tavola per i benefici e gli obblighi imposti ai contribuenti forfettari: tra questi troviamo lo scontrino elettronico per i forfettari.

Il quadro si estende sempre di più e influenza lavoratori autonomi, professionisti e imprenditori che dal primo gennaio sono obbligati a emettere lo scontrino elettronico e la ricevuta fiscale digitalizzata.

Esistono, tuttavia, delle eccezioni o delle esonerazioni per i contribuenti forfettari in materia di fatturazione e soprattutto per quanto riguarda l’emissione dello scontrino elettronico?

Scoprite tutto quello che c’è da sapere nel nostro articolo.

Cos’è lo scontrino elettronico?

Oggi siamo abituati a ricevere uno scontrino cartaceo ogni volta che eseguiamo un acquisto. Ma questa procedura presto sparirà. A breve, infatti, lo scontrino cartaceo canonico sarà sostituito da uno scontrino elettronico emesso tramite specifici registratori di cassa telematici. Tramite di essi, gli scontrini verranno inviati direttamente al fisco.

Lo scontrino elettronico o telematico sostituirà in toto il tradizionale scontrino cartaceo e le ricevute. Esso consentirà di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri in maniera telematica.

Lo scontrino elettronico è stato introdotto sulla scia dei provvedimenti volti a contrastare l’evasione fiscale. In questo senso, lo scontrino elettronico si affianca all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019 per tutti i titolari di partita Iva.

Scontrino elettronico: cosa cambia per i forfettari?

Il primo gennaio la normativa per lo scontrino elettronico ha subito dei cambiamenti importanti: a tutti i contribuenti che hanno l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate è richiesta l’emissione dello scontrino elettronico. Ciò significa che anche i forfettari sono inclusi.

Anche per tutte le attività commerciali che hanno registrato un attivo di meno di 400.000 euro, entra in vigore l’obbligo di emissione di uno scontrino elettronico.

La ricevuta fiscale e lo scontrino cartaceo sono due specie in via di estinzione. Infatti, verranno rimpiazzate da un documento commerciale che verrà consegnato al cliente. Potrete scordarvi quindi il vostro amato scontrino o ricevuta fiscale ai quali eravate tanto affezionati.

Dato il cambiamento di tale portata, l’Agenzia delle Entrate, per adattarsi alle nuove regolamentazioni, ha lasciato un periodo di transizione (dal primo gennaio al 30 giugno 2020) in cui i contribuenti potranno ancora emettere scontrini e ricevute fiscali come fatto in precedenza. Entro la fine del mese successivo, però, i corrispettivi dovrà essere registrati e spediti per via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite i mezzi informatici messi a disposizione dal sito di quest’ultima.

I contribuenti che sottostanno al regime forfettario hanno dovuto procedere, entro il 30 giugno 2020, all’acquisto di un registratore di cassa che permetta l’emissione dello scontrino elettronico e la trasmissione per via telematica degli introiti registrati dalla società o attività commerciale.

Durante il periodo intercorso tra il primo gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 (data dell’attivazione del registratore di cassa), i forfettari hanno dovuto contabilizzare i corrispettivi attraverso il servizio online presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta acquistato il registratore di cassa, le operazioni verranno registrate in questo modo:

  • il registratore di cassa preciserà la natura dell’operazione
  • il registratore di cassa passerà allo smistamento delle operazioni differenti:
    • i corrispettivi per la prestazioni da parte della società
    • i corrispettivi incassati a seguito del rimborso delle spese anticipate per conto del cliente (questi incassi non contare nel conteggio dei 77,47 oltre i quali è obbligatorio aggiungere una marca da bollo sulla ricevuta fiscale)
  • il registratore di cassa trasmetterà il flusso di corrispettivi all’Agenzia delle Entrate

Dato che i contribuenti forfettari non sono soggetti a IVA, al momento dell’acquisto del registratore di cassa, bisognerà provvedere all’impostazione secondo questi parametri.

Per il momento, la normativa non ha ancora legiferato in merito alle modalità di applicazione dell'imposta di bollo. Infatti, i soggetti che emettono delle ricevute fiscali sono obbligati all’emissione del bollo, Dal 2020 con l’introduzione del documento commerciale da inviare all’Agenzia delle Entrate, il bollo non è più previsto. Non si sa ancora, quindi, se l’Agenzia delle Entrate deciderà di reintrodurre la marca da bollo anche per l’invio digitale o troverà un modo per far pagare l’importo del bollo in forma telematica.

Se si decide di acquistare il registratore di cassa, il contribuente forfettario avrà diritto, in fase di dichiarazione dei redditi, di avere a suo beneficio un credito d’imposta contabilizzato per l’anno in cui il soggetto ha dovuto affrontare la spesa dell’acquisto del registratore.

L’obbligo di scontrino elettronico per i forfettari e minimi

Il Decreto Legislativo numero 127 del 5 agosto 2015 ha stabilito l’introduzione dell’obbligo dello scontrino elettronico. Inoltre ogni contribuente è obbligato a contabilizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri, che sono imposti ai titolari di partita IVA che eseguono attività commerciali al minuto.

Tutte le informazioni riguardanti le operazioni effettuate devono essere spedite giornalmente all’Agenzia delle Entrate. I dati vengono raggruppati in un flusso telematico che permette all’ufficio tributario di essere costantemente informato delle vendite e di tutte le altre operazioni attuate dalle attività commerciali e che coinvolgono l’impiego dell’IVA.

La nuova decisione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero digitalizzare la fatturazione, ha suscitato parecchi dubbi sulla normativa messa in atto dal Fisco. Questa nuova fase di transizione digitale è stata inaugurata dalla decisione di trasmettere i corrispettivi per via telematica.

Cosa dice la normativa?

Quali sono i contribuenti influenzati dalla normativa? Il Decreto Legislativo numero 127 del 2015, all'articolo 2, valido ancora nel 2021 stabilisce che:

i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

In base a quanto viene stabilito dalla normativa, quindi, per le operazioni che richiedono l’emissione dello scontrino, c’è sono l’obbligo di emissione per via elettronica. Non cambia niente, tranne le procedure per la sua trasmissione.

La conclusione è la seguente: i minimi e forfettari devono rispettare l’obbligo di compilazione dello scontrino elettronico durante lo svolgimento delle loro attività.

I contribuenti forfettari: cosa devono fare per essere in regola?

Come abbiamo accennato all’inizio, lo scontrino elettronico è diventato obbligatorio. Ma attraverso quali mezzi si può emettere lo scontrino elettronico?

Le opzioni sono due:

  • acquistare un registratore di cassa telematico o calibrare quello già in uso
  • servirsi del sito online dell’Agenzia delle Entrate

Quale delle due soluzioni è la più conveniente?

Tutto dipende dal tipo di attività commerciale.

Per i contribuenti che registrano un elevato numero di operazioni giornaliere, la cassa telematica è la soluzione più rapida ed economica. La procedura web è più laboriosa e occupa più tempo.

Per i contribuenti che incassano delle ricevute compilate a mano, come nel caso degli artigiani, o che non sono soggetti ad un elevato tasso di operazioni giornaliere, il sito web dell’Agenzia delle Entrate è più che sufficiente per trasmettere i corrispettivi.

I contribuenti forfettari che di solito non fatturano più di 65mila euro l’anno e che eseguono poche operazioni di fatturazione giornaliere troveranno di nuovo più conveniente la procedura web che viene offerta dall’Agenzia delle Entrate.

Quali sono le sanzioni?

Il decreto legislativo 471/1997, articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2 stabilisce delle sanzioni di importo pari al 100% dell’imposta relativa alla cifra non contabilizzata correttamente con un plafond minimo previsto di 500 euro. Nelle situazioni in cui i capi di accusa sono più aggravanti si può arrivare alla sospensione della licenza.

Dato che la normativa ha subito dei cambiamenti recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha concesso un periodo di moratoria per il primo semestre in cui la legislazione è entrata in vigore. Questo vuol dire che per i forfettari questa finestra resta aperta fino al 30 giugno 2020. E non si incorrono in sanzioni se i corrispettivi vengono comunicati entro il mese seguente all’operazione.

Quali sono le categorie esonerate dallo scontrino elettronico 2021?

Il decreto del 16 maggio 2019 redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato le categorie esonerati dalla compilazione dello scontrino elettronico.

Se si analizza, quindi, il testo di legge non cita i soggetti che sottostanno al regime dei minimi o a quello dei forfettari. Inoltre, questi ultimi non godono di deroghe o di benefici speciali inerenti all’emissione dello scontrino elettronico.

La normativa non include, nell’obbligo di scontrino elettronico, tutti i contribuenti che non rientrano nel bacino di certificazione dei corrispettivi, andando a validare lo status quo già esistente messo in atto dall’Agenzia delle Entrate.

In base alla nuova normativa fiscale, non vengono considerate le seguente operazioni:

  • operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi;
  • prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
  • operazioni marginali.
  • operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

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Come indicato, quindi, la normativa 2021 non ha apportato delle modifiche per i minimi e forfettari che restano ancora esclusi dal bacino dei soggetti esonerati. Lo scontrino elettronico è obbligatorio anche per coloro che sottostanno a un regime di favore.

Scontrino elettronico: da cosa sono esonerati i forfettari?

Come abbiamo stabilito, i contribuenti che sottostanno al regime forfettario sono tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione digitale dei corrispettivi derivanti dalla loro attività commerciale.

Ma la normativa stabilisce delle esonerazioni per i forfettari:

  • registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del medesimo D.P.R.);
  • registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di
  • acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).

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Però, il contribuente forfetario è tenuto a seguire le seguenti obbligazioni:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi;
  • integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

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Per questo motivo, i contribuenti forfettari sono tenuti alla trasmissione e alla memorizzazione digitale dei corrispettivi attraverso un registratore telematico o il cosiddetto “documento commerciale on line” da mobile.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate specifica sul suo sito che:

gli operatori che usavano ricevute (bollettario madre/figlia) compilate a mano (per esempio, idraulici, falegnami, ecc.) potranno valutare l’opportunità di utilizzare, invece che il registratore telematico, la nuova procedura predisposta dall’Agenzia delle entrate.

Avete ancora qualche dubbio o vi è tutto chiaro? Scriveteci nei commenti

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