Il primo gennaio la normativa per lo scontrino elettronico ha subito dei cambiamenti importanti: a tutti i contribuenti che hanno l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate è richiesta l’emissione dello scontrino elettronico. Ciò significa che anche i forfettari sono inclusi.
Anche per tutte le attività commerciali che hanno registrato un attivo di meno di 400.000 euro, entra in vigore l’obbligo di emissione di uno scontrino elettronico.
La ricevuta fiscale e lo scontrino cartaceo sono due specie in via di estinzione. Infatti, verranno rimpiazzate da un documento commerciale che verrà consegnato al cliente. Potrete scordarvi quindi il vostro amato scontrino o ricevuta fiscale ai quali eravate tanto affezionati.
Dato il cambiamento di tale portata, l’Agenzia delle Entrate, per adattarsi alle nuove regolamentazioni, ha lasciato un periodo di transizione (dal primo gennaio al 30 giugno 2020) in cui i contribuenti potranno ancora emettere scontrini e ricevute fiscali come fatto in precedenza. Entro la fine del mese successivo, però, i corrispettivi dovrà essere registrati e spediti per via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite i mezzi informatici messi a disposizione dal sito di quest’ultima.
I contribuenti che sottostanno al regime forfettario hanno dovuto procedere, entro il 30 giugno 2020, all’acquisto di un registratore di cassa che permetta l’emissione dello scontrino elettronico e la trasmissione per via telematica degli introiti registrati dalla società o attività commerciale.
Durante il periodo intercorso tra il primo gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 (data dell’attivazione del registratore di cassa), i forfettari hanno dovuto contabilizzare i corrispettivi attraverso il servizio online presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta acquistato il registratore di cassa, le operazioni verranno registrate in questo modo:
- il registratore di cassa preciserà la natura dell’operazione
- il registratore di cassa passerà allo smistamento delle operazioni differenti:
- i corrispettivi per la prestazioni da parte della società
- i corrispettivi incassati a seguito del rimborso delle spese anticipate per conto del cliente (questi incassi non contare nel conteggio dei 77,47 oltre i quali è obbligatorio aggiungere una marca da bollo sulla ricevuta fiscale)
- il registratore di cassa trasmetterà il flusso di corrispettivi all’Agenzia delle Entrate
Dato che i contribuenti forfettari non sono soggetti a IVA, al momento dell’acquisto del registratore di cassa, bisognerà provvedere all’impostazione secondo questi parametri.
Per il momento, la normativa non ha ancora legiferato in merito alle modalità di applicazione dell'imposta di bollo. Infatti, i soggetti che emettono delle ricevute fiscali sono obbligati all’emissione del bollo, Dal 2020 con l’introduzione del documento commerciale da inviare all’Agenzia delle Entrate, il bollo non è più previsto. Non si sa ancora, quindi, se l’Agenzia delle Entrate deciderà di reintrodurre la marca da bollo anche per l’invio digitale o troverà un modo per far pagare l’importo del bollo in forma telematica.
Se si decide di acquistare il registratore di cassa, il contribuente forfettario avrà diritto, in fase di dichiarazione dei redditi, di avere a suo beneficio un credito d’imposta contabilizzato per l’anno in cui il soggetto ha dovuto affrontare la spesa dell’acquisto del registratore.