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I soggetti che svolgono l’attività la loro professionale come lavoratori autonomi autonomi, ovvero i regimi di libera professione o in partita Iva, sono anch’essi obbligati a emettere fattura per le prestazioni effettuate.
Ma come si caratterizza la fattura che deve emettere il professionista? Trova risposta a questo quesito nel seguente articolo. Redigi la tua fattura personale tramite il modello di fattura del professionista scaricabile gratuitamente!
Secondo l’articolo 21 del DPR n. 633/72, ogni professionista in partita Iva è soggetto all’obbligo di emettere la fattura per ogni prestazione effettuata in favore di un qualsiasi destinatario.
La fattura è, infatti, un documento fiscale che registra le transazioni legate alla cessione di beni o all’erogazione di servizi e che consente di:
Dunque, in sostanza, la fattura è un documento che va emesso ogni qualvolta si esegue un’operazione soggetta all’applicazione dell’IVA.
L’obbligo di emissione della fattura per il professionista è espresso nell’articolo 6 del DPR n. 633/72. Secondo quest’ultimo il professionista è tenuto ad emettere la fattura al momento del pagamento da parte del cliente, ovvero al termine della propria prestazione professionale.
Questo è principalmente il motivo per cui, a seguito dell’erogazione del servizio, viene normalmente emessa una fattura pro-forma, ovvero un documento che anticipa la fattura vera e propria, ma che non detiene valore fiscale. Ciò significa che essa non vincola a nessun obbligo fiscale, quale il pagamento dell’Iva. Tuttavia, essa corrisponde ad una sorta di copia informale della fattura finale che verrà emessa in un secondo momento, quindi ne anticipa gli effetti.
L’emissione della fattura del professionista va eseguita, come appena accennato, dunque, al termine della prestazione fornita. In questo caso vanno rispettate le seguenti scadenze:
Dalla normativa vigente in materia di fatturazione, non è reso noto uno schema obbligatorio da seguire per redigere una fattura. Infatti, secondo le normative, questo documento deve solamente contenere determinate informazioni chiave richieste dal fisco per dichiararne la validità.
Questi dati sono indicati dall’articolo 21 del DPR n. 633/72.
La fattura del professionista si compone di due parti:
La parte descrittiva, in una fattura, è di importanza fondamentale per definire la validità fiscale del documento. Essa deve contenere le seguenti informazioni:
☝ È importante ricordarsi che va inserito, a questo punto, anche il codice destinatario o la PEC.
☝ La data inserita corrisponde a quella di emissione del documento e, solitamente, essa coincide con quella in cui è stato effettuato il pagamento del corrispettivo. Tuttavia, la data effettiva della fattura risulterà essere quella di invio del documento al Sistema di Interscambio.
☝ Evitare di fornire descrizioni generiche!
La sezione tabellare della fattura del professionista, invece, deve riportare le seguenti informazioni:
👀 Vanno indicati eventuali sconti applicati oppure oneri aggiuntivi a carico del cliente.
Gli aderenti al regime forfettario sono tenuti ad inserire degli ulteriori dati nella fattura. Le informazioni aggiuntive sono volte a confermare il ricorso alle agevolazioni fiscali previste per i contribuenti in questo regime contabile.
In questo caso, di particolare importanza le voci per definire la mancata applicazione dell’IVA e la ritenuta d’acconto sui compensi.
👉 Da specificare, però, rimane il contributo versato alla Cassa Professionale di appartenenza o alla gestione separata INPS.
Le diciture obbligatorie specifiche da inserire nella fattura, in caso di adesione al regime forfettario, sono le seguenti:
→ Per indicare un’operazione con mancata applicazione dell’IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015 e Legge n 145/18 – Regime forfetario”;
Attenzione! In caso di mancato inserimento la fattura non risulterà in regola.
→ Per indicare l’applicazione della marca da bollo: “Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”;
→ Per indicare un’operazione non soggetta a ritenuta di acconto: “Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”.
👀 Per quel che riguarda la marca da bollo, per gli aderenti al regime forfettario, l’applicazione vale per importi superiori a 77,47 euro. In questi casi, il valore della marca da bollo corrisponderà a 2 euro.
Per gli aderenti al regime forfettario, la marca da bollo viene applicata sulla fattura originale. Invece, in caso di utilizzo di una fattura elettronica, la marca da bollo viene inclusa in un pagamento trimestrale.
☝ Eventualmente, può essere richiesto il rimborso della marca da bollo al cliente.
Ogni fattura emessa, così come ogni fattura ricevuta, deve essere conservata secondo quanto afferma l’articolo 39 comma 3 del DPR n. 633/72.
Secondo la normativa, la fattura deve essere archiviata con l’apposizione di una data “opponibile a terzi” entro tre mesi dal termine della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
L’articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo n. 471/97 afferma che, in caso di commessa violazione delle disposizioni riguardanti la registrazione dei dati relativi alle operazioni imponibili IVA, sono previste delle sanzioni amministrative.
Queste che vanno dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nell’anno.
Secondo quanto prevede l’articolo:
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Modello Excel di fattura per professionisti
DownloadSperiamo di esserti stato d’aiuto nella redazione della tua fattura del professionista! Non esitare a condividere con noi eventuali incertezze, dubbi o perplessità. Lascia un commento nella sezione apposita, saremo lieti di farti avere una risposta il prima possibile!